Si avvicina l’obbligo imposto ex lege per le Pubbliche Amministrazioni di pubblicare deliberazioni, ordinanze, gare, concorsi, provvedimenti, etc., sui propri siti web istituzionali (Albo pretorio on-line.) Infatti, ai sensi di quanto espressamente disposto dall’articolo 32 comma I (“Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartaceaâ€) della Legge 18 giugno 2009 n. 69 (“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civileâ€) dal 1 gennaio 2010 “gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligatiâ€.
Nel successivo comma 5 dello stesso articolo si legge che a decorrere dalla medesima data “le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legaleâ€. Nell’ottica del processo di e-government, dunque, le pubblicazioni cartacee effettuate in passato mediante l’affissione dei relativi atti sulle bacheche collocate nei palazzi comunali, cedono tecnologicamente il passo alla trasparente comunicazione telematica. Conseguenza ovvia della riforma in atto è il contestuale abbattimento dei costi della carta attraverso la smaterializzazione degli atti amministrativi e l’accesso agli atti on-line da parte dei cittadini.
In linea con la normativa vigente, naturalmente, i cittadini potranno chiedere copia degli atti esercitando i diritti così come previsti dalla Legge n. 241/1990 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge 15/2005, dal D.L. 35/2005, dalla Legge 40/2007 e dalla Legge 69/2009).
 La gestione dell’Albo pretorio on-line, inoltre, andrà coordinata necessariamente con i principi contenuti nel Codice della Privacy e i provvedimenti emanati dallo stesso Garante.
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