Verbal ordering: il consumatore ha diritto ad ottenere la registrazione del colloquio.
Con provvedimento dell’8 luglio 2009 il Garante della Privacy ha stabilito che in caso di registrazione di un colloquio telefonico per l’attivazione di un servizio commerciale, il consumatore ha diritto di richiedere copia della stessa registrazione. Ex art. 4, comma 1, lett. b) del Codice in materia di protezione dei dati personali, infatti, anche la voce è un dato personale e gli interessati possono far valere al riguardo i diritti di cui all’art. 7.
Il provvedimento succitato è stato emanato a seguito del ricorso presentato da un consumatore contro Telecom Italia S.p.A, con il quale veniva contestata l’attivazione di un servizio “non richiesto†attraverso il “verbal ordering†(registrazione vocale dell’adesione del consumatore alla proposta commerciale). Di fronte alla richiesta del consumatore di ottenere copia della telefonata registrata e conservata negli archivi da Telecom Italia S.p.A, la società in questione aveva inviato all’interessato solo una sintesi scritta del contenuto della telefonata promozionale.
Il Garante accogliendo il ricorso ha ritenuto che il diritto di accesso ai dati personali contenuti nel “verbal ordering†non possono ritenersi soddisfatti con la semplice attività di trasposizione posta in essere dalla Società telefonica in questione ed ha, pertanto, ordinato alla stessa di mettere a disposizione del consumatore l’intera registrazione del colloquio telefonico.
Per il testo integrale del provvedimento: https://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1638561
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