Lo scorso 10 dicembre. sul portale del Garante della Privacy sono comparse delle precisazioni, riportate qui:
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“L’Autorità intende dunque ribadire quanto segue:
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le prescrizioni riguardano solo quei soggetti che, nel trattare i dati personali con strumenti informatici, devono ricorrere o abbiano fatto ricorso alla figura professionale dell’amministratore di sistema o a una figura equivalente.
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le prescrizioni non si applicano, invece, a quei soggetti anche di natura associativa che, generalmente dotati di sistemi informatici di modesta e limitata entità  e comunque non particolarmente complessi, possano fare a meno di una figura professionale specificamente dedicata alla amministrazione dei sistemi o comunque abbiano ritenuto di non farvi ricorso.
Per quanto concerne, infine, gli aspetti tecnici del provvedimento (in particolare, la conservazione dei log degli accessi effettuati dagli amministratori di sistema), il Garante ricorda come l’adeguamento possa avvenire anche con soluzioni a basso costo, validamente proposte e disponibili in rete (per esempio basate su software gratuito, anche con licenze di tipo open source), che possono costituire valide alternative all’impiego di prodotti commerciali o di apparati più sofisticati.”
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