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Non è reato recare molestia tramite la posta elettronica Stampa E-mail
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Scritto da Giovanna Casamassima   

La Corte di Cassazione Sezione Penale con la recente sentenza del 30 giugno 2010 n. 24510 ha stabilito che non può essere estesa alla posta elettronica la punibilità prevista dall’art. 660 del c.p. Nel caso di specie un soggetto, imputato di aver violato l’art. 660 c.p. (Molestie o disturbo alle persone) era stato condannato dal Tribunale di Cassino alla pena della ammenda di euro duecento, per aver inviato mediante e-mail un messaggio contenente "apprezzamenti gravemente lesivi della dignità e della integrità personale e professionale" del convivente della destinataria.

Il giudice di merito, infatti, nella generica dizione di cui all’articolo succitato, aveva ricompreso nella molestia o disturbo recati col mezzo del telefono anche l'invio di corrispondenza elettronica sgradita, idonea a provocare turbamento o, quanto meno, fastidio. 

Avverso la sentenza l’imputato ricorreva in cassazione. Orbene, il giudice di legittimità pur partendo dall’assunto di base che nella dizione di telefono rientrino tutti i mezzi di comunicazione a distanza, come il citofono, gli sms (short messages system) ha, tuttavia, escluso che la posta elettronica possa essere considerata mezzo di molestia. La ragione di tale esclusione va ricercata nel fatto che la posta elettronica, utilizza la rete telefonica e la rete cellulare delle bande di frequenza, ma non il telefono, né costituisce applicazione della telefonia, che consiste, invece, nella teletrasmissione in modalità sincronica di voce e di suoni.

L’esclusione della sussistenza del reato di molestia per mezzo di posta elettronica è fondata anche su un’altra importante considerazione: la totale mancanza di un'interazione tra mittente e destinatario dalla quale non deriverebbe alcuna intrusione nella sfera privata del destinatario.

Alla luce del recente dictum della Cassazione, dunque,  non basta sotto il profilo obbiettivo il turbamento del soggetto passivo, dal momento che "per integrare la contravvenzione prevista e punita dall'articolo 660 Codice Penale, devono concorrere (alternativamente) gli ulteriori elementi circostanziali della condotta del soggetto attivo, tipizzati dalla norma incriminatrice: la pubblicità (o l'apertura al pubblico) del teatro dell'azione ovvero l'utilizzazione del telefono come mezzo del reato”.

 

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