|
Sono trascorsi quasi due anni dall’entrata in vigore del DPCM del 6 maggio 2009 (“Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini”) ove vengono definite le modalità di rilascio della CE-PAC (ossia Comunicazione Elettronica Certificata tra Pubblica Amministrazione e Cittadino) e viene previsto che le pubbliche amministrazioni accettano le istanza dei cittadini inviate tramite posta elettronica certificata nel rispetto dell’art. 65, comma 1 del decreto legislativo n. 82 del 2005 [1].
Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione con la circolare n. 12/2010 ha, poi, fornito alle amministrazioni pubbliche chiarimenti sulla possibilità di presentazione telematica delle domande concorsuali.[2]. In linea con il dettato normativo, il cittadino per ottenere un dominio gratuito di CE-PAC [3] non deve far altro, come si legge nell’allegato A dello stesso DPCM 6 maggio 2009, che collegarsi al sito delle poste (http://www.postacertificata.gov.it e compilare l’apposito modulo.
Successivamente alla registrazione, a partire dalle 24 ore successive e, comunque, entro 3 mesi dalla registrazione, dovrà recarsi personalmente [4] munito di valido documento di riconoscimento presso uffici pubblici o aperti al pubblico (il cui elenco è reperibile sul medesimo sito).
L’ufficio abilitato, verificata la correttezza dei dati identificativi del soggetto richiedente, provvederà alla stampa della richiesta che verrà poi firmata dal richiedente.
L’attivazione del servizio si concretizzerà attraverso la contestuale consegna materiale delle credenziali di accesso al dominio di PostaCertificat@ assegnato.
Attivato il servizio il cittadino potrà comunicare comodamente seduto da casa con la pubblica amministrazione di interesse e sulla scorta di quanto stabilito dalla circolare n. 12/2010, persino, inviare un’istanza di partecipazione ad un bando pubblico, con vantaggi indubbi in tema di abbattimento dei costi e snellimento delle procedure. Unico neo: il bando dovrà espressamente prevedere la modalità di partecipazione telematica ad un pubblico concorso.
Allo stato attuale però pochi cittadini hanno attivato il servizio gratuito di Posta Certificat@ offerto dal Ministero per la Pubblica amministrazione e l’innovazione, e utilizzano l’account per comunicare con le PA. Ma cosa ancora peggiore è che la stragrande maggioranza dei bandi pubblici, non prevedono, in linea con quanto stabilito dalla normativa vigente, che le istanze di partecipazione ad un pubblico concorso possano avvenire in via telematica disciplinandone le modalità. Le leggi ci sono, le infrastrutture informatiche anche, perché questa amministrazione digitale stenta ancora a decollare?
Un impegno ed una propensione filo-informatica maggiore dovrebbe generarsi a livello di delocalizzazione amministrativa, affinché le ipotesi contemplate normativamente possano realizzarsi in concreto per il cittadino, con gli indubbi vantaggi che l’informatica offre di abbattimento dei costi di gestione e snellimento delle procedure.
[1] L’art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009 al comma 4 così statuisce “le pubbliche amministrazioni accettano le istanze dei cittadini inviate tramite PEC nel rispetto dell'art. 65, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 82 del 2005. L'invio tramite PEC costituisce sottoscrizione elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005; le pubbliche amministrazioni richiedono la sottoscrizione mediante firma digitale ai sensi dell'art. 65, comma 2, del citato decreto legislativo”. http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/CAD_lgs_235_2010.pdf
[2] Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 28 ottobre 2010, n. 253.
|