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L’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ha introdotto per tutte le amministrazioni pubbliche l’obbligo della cosiddetta pubblicità legale online, conosciuta anche come Albo on-line. Il termine inizialmente previsto era il 1° gennaio 2010, poi prorogato di sei mesi e, infine, prorogato al 1° gennaio 2011.
Nella bozza di DPCM presentata dall'Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Digitale al ministro Brunetta lo scorso dicembre, si definisce "Albo on-line: spazio accessibile senza formalità dalla pagina iniziale nel quale sono pubblicati i documenti relativi ad atti e provvedimenti che, in base all'ordinamento vigente o per scelta delle singole amministrazioni pubbliche, devono essere resi potenzialmente conoscibili a chiunque" ed ancora "sistema di gestione informatica dei documenti: insieme di procedure e di strumenti finalizzati ad assicurare un controllo sistematico sulla registrazione, classificazione, fascicolazione, gestione, assegnazione, reperimento, tenuta, selezione e conservazione dei documenti attraverso risorse di calcolo, apparati, reti di comunicazione e procedure informatiche".
Questa definizione richiama molto da vicino quella di “impianto informatico”: un insieme complesso di componenti hardware e software che collaborano tra loro per fornire un insieme di servizi agli utenti e la definizione di “sistema di elaborazione”: un insieme di componenti hardware, firmware e software che permettono l´elaborazione delle informazioni eseguendo programmi di utente.
Ci si pone il quesito, in relazione alle numerose responsabilità civile e penali derivanti dalla gestione dell'Albo pretorio online, se siano necessarie specifiche competenza curriculari o professionali ovvero possa essere una responsabilità assegnabile a chiunque senza limitazioni di alcun tipo se non sulla base fiduciaria del dirigente responsabile del settore.
Il sistema di gestione informatica dei documenti è un sistema complesso le cui attività progettuale e gestionali rientrano pienamente nella regolamentazione normativa disposta dall'art. 46 del DPR 328/01 laddove si definisce come oggetto della professione di ingegnere dell'informazione “la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni”.
Considerate le responsabilità civilistiche e penali che derivano dall'utilizzo e dalla gestione dell'albo pretorio online, e alla luce dei riferimenti normativi addotti, ciascun Ente deve ricorrere, nella progettazione, collaudo e gestione dell'albo pretorio online a figure professionali specifiche.
Pertanto, affinché l'amministrazione pubblica osservi le privative normative deve:
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nel caso di assegnazione di incarico di progettazione dell'albo pretorio online deve assegnare l'incarico ad apposito professionista iscritto all'ordine degli Ingegneri settore dell'Informazione
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subordirare l'entrata in esercizio dell'albo pretorio online all'acquisizione di specifica documentazione di collaudo del sistema informatico da utilizzare redatto da un professionista iscritto all'ordine degli Ingegneri dell'Informazione
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assegnare l'incarico di gestore del sistema informatico di Albo pretorio online a professionista iscritto all'ordine degli ingegneri dell'Informazione.
Laddove uno degli incarichi sopra indicati fosse assegnato a soggetto non in possesso della specifica abilitazione professionale, oltre che alla nullità del provvedimento e contestazioni all'amministrazione, sarebbe anche configurabile in capo alla persona individuata la violazione di cui all'art. 348 di esercizio abusivo di professione.
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