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Gli interventi normativi degli ultimi anni hanno individuato le nuove tecnologie come veicolo principale e privilegiato per la diffusione delle informazioni anche per le pubbliche amministrazioni. Ulteriore spinta si è avuta dal 1 gennaio di quest'anno con l'assegnazione del valore di pubblicità legale alle informazioni dell'albo o albo pretorio dell'ente e contemporanea revoca di tale valore alla storica bacheca di legno all'entrata principale del palazzo storico sede dell'amministrazione. A distanza di pochi mesi dall'applicazione vi sono enti che hanno adottato una soluzione in casa, altri si sono affidati a servizi di altre PA e altri ancora a servizi forniti da software house.
Le amministrazioni che si sono affidate all'esterno hanno sostanzialmente commissionato la pubblicazione on line da farsi in modo tempestivo e continuo. I fornitori di servizio si sono quindi attrezzati a far fronte a tale esigenza predisponendo soluzioni hardware/software diversificate. Alcuni hanno preso in gestione aree del sito dell'ente installando la loro soluzione, altri invece hanno implementato la soluzione presso i propri server inserendo sul sito della pa cliente un link a tale servizio.
L'osservazione di alcune soluzioni di quest'ultima fattispecie hanno però fatto riflettere sulla garanzia o meno dell'avvenuto adempimento di pubblicità legale.
Il servizio di internet (fissa o wireless) eroga il servizio tramite dei computer server che rispondono alle richieste dei computer client. La comunicazione tra il computer server e il computer client avviene su uno dei possibili canali. La comunicazione su internet può avvenire su oltre 65000 diversi canali (porte) e per standard internazionale la porta relativa al protocollo di comunicazione http è il canale 80. Poiché nel corso degli anni numerosi attacchi di pirati informatici hanno messo in crisi sistemi ict pubblici e privati passando da alcune di queste 65000 porte incustodite, molte aziende ed enti hanno adottato policy aziendali che impediscono ai propri dipendenti di usare tali porte e consentendone solo alcune come ad esempio la porta 80 per “andare su internet”.
Si è riscontrato che alcuni fornitori di servizi di albo online erogano servizio per conto di PA su propri server non sulla porta 80. La connessione all'albo online da parte di un pc domestico gestito autonomamente dall'utente è libera, ma la connessione all'albo dalla rete di un ente o azienda che adotta politiche avanzate di sicurezza informatica è impedita.
Si è quindi arrivati ad un punto che una soluzione tecnica di comodo da parte del fornitore di servizio impedisce l'accesso all'informazione ad una parte di navigatori. É quindi in questo contesto valida la pubblicità legale fatta dall'ente servendosi di servizi di pubblicazione su porte differenti dalla porta 80?
Nella maggior parte dei contratti di affidamento del servizio non vi è alcuna menzione della porta sulla quale erogare il servizio. Questo è dovuto da una parte l'ignoranza tecnica di chi nella PA predispone i contratti ma anche l'implicita sicurezza che il canale di distribuzione sia quello standard. Detto questo, in assenza di vincoli contrattuali che limitano la porta di comunicazione di servizio, il fornitore decide quale più le aggrada riversando su altri l'onere di liberalizzare le porte per accedervi
Tale comportamento non è ammissibile perché lo spirito dell'intervento normativo è aumentare e migliorare la trasparenza e l'informazione e non invece sostituire alle vecchie barriere architettoniche le nuove barriere digitali. Tale comportamento annulla la pubblicità legale del provvedimento perché lo stesso non è stato accessibile nel luogo atteso, ma in un luogo al quale un normale navigatore potenzialmente non ha potuto accedervi.
In conclusione è quindi opportuno un intervento regolamentare dal ministero preposto o da parte della competente autorità affinché tutte le informazioni pubbliche siano erogate su porte standard e non su porte arbitrariamente scelte.
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