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L’Art. 10 comma 1 del D. Lgs. 163/06 (il Codice degli appalti pubblici), recita:
"Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione”.
Il responsabile del procedimento è un tecnico nel caso di contratti di lavori mentre nei casi di contratti di forniture o servizi il responsabile del procedimento è genericamente un dirigente o dipendente del profilo amministrativo o contabile.
Tale distinzione trova riscontro normativo nel successivo comma 5:
“Il responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura deve essere un tecnico. ..“
Ci si vuole soffermare sul secondo periodo di tale comma e chiarire la sua corretta portate ben oltre quella che è la riduttiva applicazione che della stessa pone in essere la maggior parte delle pubbliche amministrazioni.
Nella stragrande maggioranza dei casi, infatti, “lavori e servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura” sono ricondotti ai lavori attinenti le opere pubbliche e ai servizi connessi.
Il DPR 328/01 ha introdotto importanti modifiche riguardo alle professioni dell'ingegneria e dell'architettura e pertanto ciò che per il legislatore riconduce ai “lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura deve essere un tecnico." non può non essere che l'unione delle competenze attribuite dalla normativa a dette professioni.
Il legislatore nel prevedere le privative professionali è andato ben oltre il settore delle opere pubbliche assegnando al profilo professionale dell'ingegnere anche le attività professionali di: “la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni”. Queste attività professionali, declamate all'art. 46 del dpr 328/01 sono quindi indiscutibilmente attività inerenti l'ingegneria e quindi pienamente rientranti nell'art. 10 comma 5 del Codice.
Ma quali sono quindi i contratti che pur non essendo lavori sono da considerarsi comunque rientranti nel settore dell'ingegneria e quindi necessitano di un responsabile di procedimento tecnico?
Nell'allegato II del Codice sono riportati come servizi “Servizi Informatici e affini” e “Servizi di telecomunicazione” e sono in dettaglio indicati i codici del vocabolario comune degli appalti (CPV).
Si può affermare che tutte le attività indicate come servizi in queste 2 categorie possono essere considerate come attività dell'ingegneria riconducibili al settore ICT.
Il sostenere il contrario appare riduttivo e contrario alla volontà legislativa laddove il legislatore medesimo non ha voluto porre paletti limitativi alle attività professionali dell'art. 46 del DPR 328/01.
Il sostenere che molte attività di quelle indicate sono attività manuali e quindi non rientranti nelle attività dell'ingegneria è anch'esso errato. Infatti, nell'ambito civile, il responsabile del procedimento è un tecnico anche nel caso di contratto per rifare l'intonaco a pochi metri quadrati e quindi non si comprende del perché il responsabile di procedimento di un contratto di manutenzione di computer o apparecchiature elettroniche non debba essere un soggetto con pari qualificazione professionale del settore edile.
Per quanto innanzi appare quanto mai opportuno ribadire la reale portata del disposto normativo e di valorizzare, nell'ambito di ciascuna amministrazione, la competenza e professionalità dei dipendenti abilitati all'esercizio della professione di ingegnere dell'informazione.
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