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Area Legale - Sicurezza Informatica
Scritto da Luca-Maria de Grazia   
Lunedì 06 Dicembre 2010 08:08
Articolo letto 1102 volte

Cosa rischierebbe nel nostro paese un soggetto che si sia procurato - secondo le notizie che girano in rete - il materiale che sembra fosse riservato?

Ci si devono porre alcune domande preliminari.

Prima di tutto, che tipo di materiale era? Effettivamente era in qualche modo "segretato"? Perché se non lo fosse decadono molti dei possibili reati.

Seconda domanda: come ci si è procurati tale materiale? Entrando abusivamente in qualche sito governativo? Intercettando la corrispondenza di qualche funzionario? Sfruttando l'ingenuità di qualche funzionario?

Anche in questo caso una diversa risposta alle varie domande porta a conseguenze ben diverse.

In ogni caso, ammettendo che sia corretta sia la prima ipotesi (diffusione di materiale segretato e/o riservato) sia la seconda (acquisizione mediante accesso a "siti" governativi), la situazione nel nostro paese sarebbe regolato dai seguenti articoli del codice penale (come minimo).

I primi quattro riguardano la diffusione di notizie "riservate", gli altri il come ci si sia procurati certe notizie.

Articolo 256 - Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato

Chiunque si procura notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato o, comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, fra le notizie che debbono rimanere segrete nell'interesse politico dello Stato sono comprese quelle contenute in atti del Governo, da esso non pubblicati per ragioni d'ordine politico, interno o internazionale.

Se si tratta di notizie di cui l'Autorità competente ha vietato la divulgazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.

Si applica la pena di morte se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

Articolo 258 - Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione

Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie di cui l'Autorità competente ha vietato la divulgazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

Si applica l'ergastolo se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano.

Si applica la pena di morte se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari. (1)

-----

(1) La pena di morte citata nel presente articolo è stata soppressa e sostituita dall'ergastolo in virtù del D.Lgs.Lgt. 10.08.1944, n. 224 e del D.Lgs. 22.01.1948, n. 21.

Articolo 262 - Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione

Chiunque rivela notizie, delle quali l'Autorità competente ha vietato la divulgazione, è punito con la reclusione non inferiore a tre anni.

Se il fatto è commesso in tempo di guerra, ovvero ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato o le operazioni militari, la pena è della reclusione non inferiore a dieci anni.

Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la reclusione non inferiore a quindici anni; e, nei casi preveduti dal primo capoverso la pena di morte.

Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi ottiene la notizia.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da tre a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso. (1)

-----

(1) La pena di morte citata nel presente articolo è stata soppressa e sostituita dall'ergastolo in virtù del D.Lgs.Lgt. 10.08.1944, n. 224 e del D.Lgs. 22.01.1948, n. 21.

Articolo 656 - Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico

Chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l'ordine pubblico, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l' arresto fino a tre mesi e con l' ammenda fino a lire seicentomila.

Probabilmente quelli più applicabili al caso di specie sono gli artt. 256 e 262, perché l'art. 258 prevede che l'atto sia compiuto per ragioni di spionaggio, il che non sembra essere accaduto in questo caso.

Per quanto poi concerne il come, dovrebbero essere sicuramente applicabili gli articoli seguenti (il 615 ter nell'ipotesi prevista dal penultimo comma, quindi quella aggravata e procedibile d'ufficio):

Articolo 615 Ter - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualita` di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio. (1)

-----

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 4, L. 23.12.1993, n. 547.

Se come ho anticipato ci si è procurati le notizie attraverso la violazione della corrispondenza, si applicano gli articoli seguenti:

Articolo 616 - Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza

Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire sessantamila a un milione.

Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per corrispondenza s'intende quella epistolare, telegrafica o telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza. (1)

-----

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 5, L. 23.12.1993, n. 547.

Articolo 618 - Rivelazione del contenuto di corrispondenza

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 616, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto di una corrispondenza a lui non diretta, che doveva rimanere segreta, senza giusta causa lo rivela, in tutto o in parte, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a un milione.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Articolo 621 - Rivelazione del contenuto di documenti segreti

Chiunque, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto, che debba rimanere segreto, di altrui atti o documenti, pubblici o privati, non costituenti corrispondenza, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire duecentomila a due milioni.

Agli effetti della disposizione di cui al primo comma è considerato documento anche qualunque supporto informatico contenente dati, informazioni o programmi. (1)

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

-----

(1) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 7, L. 23.12.1993, n. 547 (G.U. 30.12.1993, n. 305).

Articolo 623 Bis - Altre comunicazioni e conversazioni

Le disposizioni contenute nella presente sezione, relative alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche, telefoniche, informatiche o telematiche, si applicano a qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini od altri dati. (1)

-----

(1) Il presente articolo aggiunto dall'art. 4, L. 08.04.1974, n. 98, è stato così sostituito dall'art. 8, L. 23.12.1993, n. 547.

Se il presunto hacker avesse anche installato "oggetti" atti ad intercettare le comunicazioni, si applicherebbero anche gli artt. 617 quater e 617-quinquies del codice penale, che sanzionano il secondo l'installazione della apparecchiature atte ad intercettare ed il primo, conseguentemente, la successiva effettiva attività di intercettazione.

Articolo 617 Quater - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d`ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualita` di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato. (1)

-----

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 6, L. 23.12.1993, n. 547 (G.U. 30.12.1993, n. 305). 

Articolo 617 Quinquies - Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater. (1)

-----

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 6, L. 23.12.1993, n. 547 (G.U. 30.12.1993, n. 305).

Che dire...anche se ovviamente esiste il concorso di reati, per cui le pene non si sommano aritmeticamente:

Articolo 78 - Limiti degli aumenti delle pene principali

Nel caso di concorso di reati preveduto dall'articolo 73, la pena da applicare a norma dello stesso articolo non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, nè comunque eccedere:

1. trenta anni per la reclusione;

2. sei anni per l'arresto;

3. lire trenta milioni per la multa e sei milioni per l'ammenda; ovvero lire centoventicinque milioni per la multa e venticinque milioni per l'ammenda, se il giudice si vale della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell'articolo 133 bis.

Nel caso di concorso di reati preveduto dall'articolo 74, la durata delle pene da applicare a norma dell'articolo stesso non può superare gli anni trenta. La parte della pena eccedente tale limite, è etratta in ogni caso dall'arresto. 

Se si dà un'occhiata anche di sfuggita alle sanzioni, direi che l'eventuale soggetto rischierebbe, se condannato, davvero un bel po' di anni galera....

Questo sempre in via ipotetica ed astratta, ovviamente, ed a patto di prendere il soggetto.

 
 

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