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«Furto di documento informatico» oppure «Violazione delle norme sul Diritto d'Autore»? Stampa E-mail
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Area Legale - Licenze
Scritto da Luca-Maria de Grazia   
Venerdì 21 Gennaio 2011 14:42
Articolo letto 1181 volte

Fattispecie in ordine all'acquisizione di un intero sito web da parte di soggetto non autorizzato.

Analisi della possibilità di configurazione del furto di documento informatico.

Nel caso di appropriazione del contenuto di una pagina web, copiata e integralmente riportata in una rivista informatica, quali sono le norme applicabili?

Nella specie quali delle seguenti possibili ipotesi possono configurarsi?

  • furto di documento elettronico.
  • "reato informatico" (ex Legge 547/93, nelle sue varie specificazioni).
  • reato di furto ex articolo 624 c.p.
  • semplice violazione delle norme sul diritto d’autore ex legge 633/41.

Il caso sotto riportato si inserisce appieno nella tematica degli illeciti che tipicamente possono essere perpetrati a mezzo delle nuove tecnologie e che necessitano di una particolare attenzione da parte del legislatore nonché dell'interprete.

Quello che, infatti, apparirà subito chiaro è la mancanza di una normativa univoca in materia che permetta di configurare chiaramente la fattispecie collegabile ad ogni singolo illecito senza dover necessariamente ricorrere a quell’analogia che in materia penale è - come è noto - anche vietata.

Siamo d’accordo sul fatto che si tratta di una materia "nuova", in cui ancora ci si muove incerti, ma così facendo il rischio che si corre è che l’operatore del diritto e il giudice arrivino prima dello stesso legislatore a configurare la materia e a disciplinarla per un’innegabile esigenza pratica di dare tutela a situazioni per così dire "ibride", come in questo caso.

L’operatore del diritto, infatti, sembra non avere scelta, deve comportarsi alla stregua di un "Demiurgo" platoniano, costretto a plasmare le nuove figure di reato partendo da quelle a lui note, copiando, riadattando e a volte addirittura inventando.

Nell'analisi che segue verrà esaminato un caso vero, omettendo ovviamente e doverosamente i particolari relativi alle parti in causa, proprio per dimostrare che il problema esiste veramente e che esso diventerà man mano più pressante a fronte del dilagare dell’utilizzo dei nuovi sistemi informatici.

Quello che fino a qualche anno fa sembrava solo un mero esercizio per i teorici del diritto, si è trasformato in realtà.

Il fatto

Un professore, appassionato di insetti, crea un proprio sito web pubblicandovi vari articoli, saggi, notizie e altri documenti relativi sullo studio di una particolare categoria di insetti, il tutto senza specificare se si tratti di scopo divulgativo oppure strettamente commerciale.

Dopo ben due anni di lavoro nel corso del quale il sito si era andato arricchendo di contenuti, compra una rivista specializzata in materia e scopre che nel cd-rom allegato (o, meglio, costituente la rivista stessa) è inserito tutto il materiale del suo sito web, ivi compresi i riferimenti di e-mail ma, purtroppo, senza una sua specifica autorizzazione .

Come si configura il tipo di reato e/o illecito perpetrato ai suoi danni?

È possibile configurare una semplice ipotesi di furto, o di furto di documento informatico?

Oppure, tutta la materia deve essere trattata solo ed esclusivamente dal punto di vista civilistico, in specie come ipotesi di violazione delle norme sul diritto d’autore?

Come fare, insomma per dare una tutela al soggetto per non lasciarlo senza protezione?

A prima vista, infatti, tutte le ipotesi sembrerebbero in astratto configurabili, ma ovviamente non è possibile applicarle tutte, ed è quindi necessario individuare la norma del caso concreto anche se in apparenza la fattispecie sembra presentare i requisiti di ognuna.

Partiamo prima di tutto ad esaminare la materia dal punto di vista penalistico, per vedere se, nella specie, vi sia la commissione di un reato e di quale reato poi si tratti.

Per quanto riguarda la configurabilità del furto del documento informatico giova probabilmente ricordare che con l'entrata in vigore delle varie leggi e decreti sulle c.d. "regole tecniche" per la formazione e la trasmissione dei documenti informatici si è completato il quadro normativo che ha portato alla piena validità giuridica, anche nell'ordinamento italiano, dei documenti formati in via informatica.

Ovviamente, essendo la normativa in materia ancora molto recente, non si è ancora avuto modo di interpretarla nella sue materiali conseguenze, anche se sembra già essersi formato un orientamento in materia.

Partendo dal presupposto che il reato di furto ben possa commettersi anche in ambito informatico e telematico e dal momento che l’articolo 624 del c.p. non indica i mezzi con cui la sottrazione deve avvenire, vi è chi sostiene[1] che vadano distinte le ipotesi di "furto di documento elettronico" dal furto di "informazioni contenuto in un documento elettronico".

Questo perché mentre nel primo caso ci si trova di fronte all’impossessamento di un oggetto materiale, cioè del documento, anche se nella specie sotto forma di bit contenuti in un file e/o in un supporto magnetico, altra cosa sembra essere l’appropriazione di informazioni ottenute accedendo abusivamente ad un sistema elettronico, che al massimo si potrebbe configurare come reati di accesso abusivo o di danneggiamento.

La distinzione si fonderebbe sul fatto che le informazioni al pari delle idee sono da considerarsi come cose immateriali e come tali non suscettibili di materiale apprensione.

Potrebbe sembrare forse troppo riduttivo ritenere che possa configurarsi il c.d. "furto di documento informatico" soltanto nell'ipotesi di sottrazione fisica del supporto sul quale tale documento sia memorizzato, con esclusione dell'esistenza di altro originale del documento stesso in qualsiasi altro luogo, perché, come si cercherà di argomentare in seguito, si rischia di lasciare fuori varie ipotesi che si collocano proprio sulla linea di confine, anche se l'interpretazione letterale e logica della norma porta in linea di massima proprio a tale conclusione.

In effetti, però, con la normativa sul c.d. "documento elettronico" si fornisce "sostanza" al bit, e quindi un documento diventa una "res" nel senso classico della parola; conseguentemente, lo spossessamento della "res" può avvenire soltanto nel caso altrettanto classico del furto vero e proprio, che in pratica però si sovrappone al furto del supporto sul quale il documento stesso è incorporato.

Laddove, infatti, si voglia fare riferimento alle norme che disciplinano il furto, ex articolo 624 del c.p.: "chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri...." il problema sarebbe ovviamente quello di configurare esattamente l’impossessamento e la sottrazione nel caso di strumenti informatici.

Rientra cioè nei due concetti anche, per estensione, la copiatura, dal momento che il sito del soggetto in questione continua pur sempre a rimanere nella sua materiale disponibilità?

Nel caso in esame, infatti non è raffigurabile in toto un’ipotesi di furto, in quanto non vi è stato spossessamento (essendo rimasto il sito integralmente nella disponibilità del suo autore), né quanto meno danneggiamento o distruzione ; in definitiva non sembra nemmeno potersi applicare la nuova normativa in tema di "criminalità informatica", la legge 23 dicembre 1993 n. 547, in quanto diretta sostanzialmente a reprimere comportamenti di intercettazione, falsificazione, alterazione e soppressione di comunicazioni telematiche ed informatiche.

L’ipotesi di copiatura in esame, non sembra trovare nessun aggancio nella legislazione penale vigente, quasi che il suddetto comportamento sia assolutamente permesso!

Forse, a questo punto sembra più semplice fare direttamente riferimento alle norme sul diritto d’autore, per non rischiare di cadere nell’applicazione analogica di norme di diritto penale, come già detto peraltro vietata, e considerare quindi il fatto come un illecito civile, tenendo presente che forse dal un punto di vista del soggetto che chiede tutela sia forse la strada migliore da percorrere, offrendo essa maggiori sicurezze.

Ora, facendo riferimento alla legge n. 633/41 sul diritto d’autore, appare fuori dubbio che il soggetto che materialmente ha creato il sito sia da considerare "autore" dello stesso e come tale tutelato dalla legge, la quale all’articolo 1 afferma:

Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

E all’articolo 2 continua:

In particolare sono comprese nella protezione:

le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;

Ora nel caso in esame dovremmo essere in presenza di un’opera di carattere scientifico (tanto è vero che una rivista specializzata nel settore aveva fatto proprio l’articolo ritenendolo così sicuramente valido dal punto di vista della competenza specifica), non rilevando quali fossero le originarie intenzioni dell’autore.

Appare altresì pacifico che ad essa debbano essere riconosciuti quei requisiti di "originalità" e "novità" dell’opera richiesti dalla legge, in quanto frutto di totale invenzione da parte del suo materiale estensore, dopo anni di studi ed esperienze nel campo.

Così come sembrano non esservi dubbi sul fatto che l’intera opera sia stata "plagiata" dal momento che essa è stata riprodotta integralmente e senza effettuare nessun tipo di modifiche, come anche riconosciuto nella seguente sentenza:

Affinché' sussista il plagio di un'opera musicale e' sufficiente che ci sia identità' di melodia tra le opere, e non anche di armonia, dovendosi valutare il plagio alla luce di quanto e' recepito dal comune fruitore delle canzoni che non e' un esperto musicale in grado di apprezzare il complesso degli accordi che costituiscono la struttura dello spartito.

Pretura Roma, 21 dicembre 1994 Giust.italiana 1995, 545 in Cd-Juris Data Giuffrè 1998.

Quindi, sempre prendendo come riferimento la citata legge, all’autore dovrebbero essere riconosciuti tutti quei diritti che in fondo costituiscono il fulcro della tutela , ossia quello di essere riconosciuto autore dell’opera, di poterne quindi rivendicare la paternità[2], di opporsi a qualsiasi sua deformazione e mutilazione, di utilizzarla economicamente[3] e, in particolare di riprodurla mediante moltiplicazione di copie[4].

D'altra parte la giurisprudenza formatasi sul punto, anche se ovviamente in materie analoghe, appare abbastanza chiara:

Va accolta la richiesta di inibire, in via cautelare atipica, l'ulteriore pubblicazione e diffusione dell'opera letteraria collettiva che riproduce gli stessi criteri espositivi e di coordinamento utilizzati da altra opera (nella specie, e' stato concesso il rimedio inibitorio in favore dell'erede del principe Antonio De Curtis, in arte Toto', autrice del libro "Parli come badi", contenente le battute, gli aforismi e gli sketches creati dal celebre attore, contro l'ulteriore pubblicazione, da parte della societa' resistente, dell'opera "E poi uno dice che si butta a sinistra", nella quale era stato utilizzato lo stesso criterio espositivo di tali battute).

Tribunale Roma, 20 febbraio 1995 Foro it. 1996,I,3553 in Cd-Juris Data Giuffrè 1998 

In mancanza del consenso alla utilizzazione economica dell'opera, costituisce violazione del diritto d'autore la pubblicazione di un saggio in un volume di autori vari; deve accogliersi l'istanza di tutela cautelare urgente, che non e' preclusa dalla previsione di misure cautelari tipiche in materia di diritto d'autore, in quanto tra queste non e' ricompresa l'inibitoria.

Pretura Torino 5 maggio 1990, Giur. it. 1992, I,2,152 (nota). in Cd-Juris Data Giuffrè 1998

Nel caso di modificazione essenziale di un'opera letteraria senza il consenso dell'autore (nella specie, era stato pubblicato in volumi separati e monolingua un unico testo di grammatica e sintassi greca e latina, illustrate congiuntamente e comparativamente, accompagnato da un testo di esercizi in eguale esposizione) viene leso non solo il diritto esclusivo dello stesso autore a compiere tali modifiche, ma anche il suo diritto morale; va, pertanto, accolta l'istanza di sequestro dei volumi gia' distribuiti dell'opera cosi' modificata, e di inibizione all'editore dal compiere ulteriori atti di distribuzione e pubblicazione.

Pretura Bari 15 marzo 1990, Foro it. 1990, I,1763. in Cd-Juris Data Giuffrè 1998 

Costituisce contraffazione dell'opera dell'ingegno ogni atto che, non essendo autorizzato dall'autore, pregiudica i diritti dell'autore. 

Pretura Monza 27 settembre 1989, Riv. dir. ind. 1991, II,225 (nota). in Cd-Juris Data Giuffrè 1998

Considerazioni particolari ovviamente devono essere fatte dal momento che comunque si sta parlando di una divulgazione avvenuta non a mezzo della carta stampata ma a mezzo Internet; anche se si deve convenire che la circostanza che il materiale utilizzato dalla società che gestisce la rivista giuridica fosse disponibile sulla rete non significa assolutamente che lo stesso poteva essere considerato come "res nullius", e quindi liberamente appropriabile da chiunque, come peraltro chiarito dalla più attenta giurisprudenza delle corti di merito italiane.

Infatti Internet come "sistema internazionale di interrelazione tra piccole e grandi reti telematiche" è equiparabile ad un organo di stampa[5] e quindi la legge sul diritto d’autore non viene minimamente snaturata dall’introduzione di informazioni su Internet, con tutte le normali implicazioni giuridiche sia sul piano civilistico che penalistico.

Gli obblighi del proprietario di un organo di comunicazione sono gli stessi di un titolare di un nome di dominio Internet. Infatti come" sistema internazionale di interrelazione tra piccole e grandi reti telematiche" la rete Internet è equiparabile ad un organo di stampa.

Tribunale di Napoli, 8 agosto 1997 in Cd-Juris Data Giuffrè 1998

La pubblicazione ai sensi dell’articolo 12 l. n. 633/41 non viene snaturata dall’introduzione di informazioni su Internet. Da ciò conseguono tutte le "normali" implicazioni giuridiche sia sul piano civilistico che penalistico.

Tribunale di Cuneo, 23 giugno 1997 in Cd-Juris Data Giuffrè 1998.

L’utilizzazione dell’opera può assumere natura economica - come veicolo di raccolta pubblicitaria diretta o indiretta - e non è esclusa dalla gratuità dell’accesso ad Internet.

Tribunale di Cuneo, 23 giugno 1997 in Cd-Juris Data Giuffrè 1998

La giurisprudenza in materia sembra dunque univoca nell’assimilare Internet ad un organo di stampa e, cosa più importante, a considerare applicabili in toto le disposizioni sulla legge del diritto d’autore.

Alla luce di ciò, quindi possono essere analizzate le normali conseguenze della lesione al diritto d’autore, e sulla base di queste dare tutela al soggetto che ha subìto il danno.

Sicuramente se si prendono in considerazione le norme della legge 633/41 si evince come la tutela apprestata al soggetto sia anche migliore e più favorevole, anche perché essa prevede il diritto per l’autore dell’opera, non solo di essere riconosciuto tale con provvedimento dell’autorità giudiziaria, ma anche quello di chiedere ed ottenere il ritiro dal mercato delle copie effettuate senza la sua specifica autorizzazione[6] e infine quello di chiedere il risarcimento dei danni, sia morali che materiali[7] così come peraltro indicato dalle sentenze sotto riportate, oltre alle conseguenze penali, peraltro non particolarmente rigide[8].

In particolare per quanto concerne la quantificazione del risarcimento del danno, si potrà fare riferimento non solo alle spese sostenute, ma anche e soprattutto al beneficio che il soggetto "non autorizzato" ha ritratto nell'utilizzare il materiale altrui, come specificato anche in questo caso dalle sentenze sotto riportate (Cd-Juris Data Giuffrè 1998):

In tema di valutazione equitativa del danno subito dal titolare del diritto di utilizzazione di un'opera dell'ingegno, non e' precluso al giudice il potere-dovere di commisurare il danno stesso al beneficio tratto dall'attivita' vietata assumendola come utile criterio di riferimento del lucro cessante, segnatamente quando esso sia correlato al profitto del danneggiante, nel senso che questi abbia sfruttato a proprio favore occasioni di guadagno di pertinenza del danneggiato sottraendolo al medesimo.

Corte appello Milano 21 maggio 1985, Dir. autore 1985, 393 (nota).

 In materia di risarcimento del danno per violazioni di diritto di autore, l'equiparazione del pregiudizio subito dal titolare del diritto al vantaggio conseguito dall'autore dell'illecito costituisce una regola minimale desunta, tra l'altro, in via interpretativa, dal fatto che nei lavori preparatori della legge sul diritto di autore del 1941 n. 633 si ritenne di sopperire, perché' ritenuto superfluo, l'art. 161 del disegno di legge secondo il quale "il titolare del diritto di utilizzazione può' chiedere la reintegrazione nel suo patrimonio dei benefici pecuniari ottenuti con la utilizzazione indebita, mediante la condanna del violatore al pagamento di una somma equivalente ai benefici medesimi, oltre agli interessi legali dalla percezione".

Cassazione civile, sez. I, 24 ottobre 1983 n. 6251, Dir. autore 1984, 52.

A voler poi essere esaustivi in materia delle tutele potenzialmente offerte dall’ordinamento al soggetto c’è ancora un’altra ipotesi da prendere in considerazione: un sito web può essere considerato una "banca - dati"?

La risposta ha una notevole importanza, in quanto le banche dati sono specificamente tutelate (è molto recente il recepimento della Direttiva CEE da parte del nostro ordinamento[9]) dall’articolo 2 della legge sul diritto d’autore, e quindi in questo caso si avrebbe una norma specifica da applicare.

Ora, a parere di chi scrive, un sito web può benissimo rientrare nella categoria menzionata dall’articolo suindicato, in quanto ha tutte le caratteristiche richieste ed infatti la banca dati che è definita dalla direttiva CE all’art. 2 " una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti e individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo", essa è intesa, quindi come raccolta di notizie di ogni genere, collegabili, integrabili e costantemente aggiornate secondo una pluralità di criteri determinati.

Inoltre ha anche gli altri requisiti per la tutela.

Infatti caratteristica essenziale per poter configurare una banca dati è che le informazioni siano immediatamente e facilmente reperibili da chi le consulta, e che vi sia la possibilità di effettuare le ricerche attraverso sistemi diversi. Quindi uno dei presupposti essenziali affinché possa esistere una banca dati è che i dati stessi possano essere reperiti attraverso più sistemi logici di ricerca.

Ora sicuramente un sito web ha dette caratteristiche in quanto tutte le informazioni in esso contenute sono consultabili dall’utente in vario modo; sistematico, attraverso un motore di ricerca, divise per argomenti, etc. etc. Inoltre ben può attribuirsi anche il carattere fondamentale richiesto dalla legge, ossia l’originalità del sistema attraverso cui i dati sono raccolti ed organizzati in quanto ideato e creato dallo stesso suo autore.

La banca dati, infatti, per poter costituire oggetto di diritto deve essere originale, occorre cioè che il creatore attraverso la scelta o la disposizione del contenuto abbia dato vita ad un’opera dell’ingegno di carattere creativo in quanto il D. L. fa esplicito riferimento a questo criterio quando afferma che: "sono altresì protette.....le banche - dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore"; ovviamente per quanto concerne l'originalità e la creatività della banca dati occorrerà rifarsi ai "normali" concetti, già più volte utilizzati dalla giurisprudenza per le opere letterarie usuali.

Tutto questo significa, quindi che si deve ritenere applicabile l’art. 64-quinques[10] della legge 633/41 che riguarda esplicitamente i diritti che sono riconosciuti all’autore di una banca dati e che esplicitamente prevede il suo diritto esclusivo di eseguire o autorizzare la riproduzione temporanea o permanente, la distribuzione, la vendita e la presentazione della banca dati.

Da ciò ne consegue che, anche applicando dette norme il solo soggetto abilitato a dare la predetta autorizzazione sia l’autore della banca dati ossia il suo materiale estensore, dal che ne deriva che, nell’ipotesi specifica, non essendo intervenuta una sua manifestazione di volontà in tal senso, la rivista giuridica sia incorsa in un illecito sanzionato secondo le norme sul diritto d’autore che tutelano le banche dati.

Infatti in questo specifico caso non si può nemmeno configurare l’ipotesi descritta dall’articolo 64- sexties[11] che considera l’ipotesi di utilizzo di banca dati per finalità didattiche e di ricerca scientifica, in quanto comunque le attività che non necessitano di autorizzazione dell’autore sono esclusivamente quelle di "accesso" e di "consultazione"; per quelle di riproduzione permanente del contenuto è sempre e comunque necessaria detta autorizzazione.

Come dovrebbe apparire ormai chiaro dopo questa breve disamina della materia, anche se effettuata in un ottica particolare dal momento che essendo partiti da un caso reale il ragionamento è stato improntato tutto alla necessità di offrire la migliore tutela al soggetto che aveva subito la lesione, nonostante si sia arrivati alla conclusione che l’autore riceva una protezione tutto sommato adeguata, sia che si opti per il la configurazione dell’opera come opera dell’ingegno, che come banca dati, il problema non è sicuramente di soluzione univoca e definitiva.

L’interrogativo, infatti, è sempre lo stesso: l’operatore del diritto si troverà sempre a dover interpretare, riadattare e modificare leggi e norme vecchie di decine d’anni, nel tentativo di adeguarle alle nuove realtà storiche, o è forse più auspicabile che il legislatore cominci ad interessarsi delle nuove materie in tempo utile per apprestare adeguati mezzi e tecniche?

Il caso in specie si è infatti risolto abbastanza agevolmente perché rientrava perfettamente nella previsione della legge 633/41, ma se invece non fosse stato così?

 

 


[1] Francesca Fuxa Sadurny in La tutela del hardware e del software: Il delitto di furto informatico Internos n.5/99 http://www.internos.it/archivio/mg99wsa.html

[2] Articolo 20 legge 633/41: "... l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione".

[3] Articolo 12 legge 633/41: " L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera.

Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo originale, o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti".

[4] Articolo 17 legge 633/41: "Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie dell'opera con qualsiasi mezzo, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, la incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione".

[5] http://www.interlex.com/testi/or061197.htm, nella quale viene riportata l'ordinanza del Tribunale di Roma con la quale si iscrive il periodico Interlex nel registro della stampa, anche se lo stesso viene diffuso e/o distribuito soltanto a mezzo della rete Internet.

[6] Articolo 156 legge 633/41: "Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante in virtù di questa legge, oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta, può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia interdetta la violazione".

Articolo 157 legge citata: "Chi si trova nell'esercizio dei diritti di rappresentazione o di esecuzione di un'opera adatta a pubblico spettacolo, compresa l'opera cinematografica, o di un'opera o composizione musicale, può richiedere al Prefetto della provincia, secondo le norme stabilite dal regolamento, la proibizione della rappresentazione, o della esecuzione, ogni qualvolta manchi la prova scritta del consenso da esso prestato".

[7] Articolo 158 legge citata: Chi venga leso nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere che sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione o per ottenere il risarcimento del danno".

[8] Articolo 171 legge citata: Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis, è punito con la multa da lire 100.000 a lire 4.000.000 (48) chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma (48/a):

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel regno esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;

e) [riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia, ovvero introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni così fatte all'estero] (48/b);

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati...".

[9] http://www.degrazia.it/infodirnet/rubriche/Tutela_banche_dati.htm per una prima disamina della normativa specifica sulle banche dati ed il diritto d'autore.

[10] Articolo 64 - quinquies: legge 633/41"L’autore si una banca dati ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare:

a) la  riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;

b) la traduzione, l’adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;

c) qualsiasi forma di distribuziione al pubblico dell’originale o di copie della banca di dati;la prima vendita di una copia nel territorio dell’unione europea da parte del titolare del diritto o con il suo consensoesaurisce il diritto di controllare, all’interno dell’unione stessa, le vendite successive della copia;

d)qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;

e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b).

[11] Articolo 64 - sexties, legge 633/41:

1 - Non sono soggetti all’autorizzazione di cui all’art. 64 - quinquies da parte del titolare del diritto:

  • a. l’accesso o la consultazione della banca dei datio quando abbiano esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, non svolta nell’ambito di un’impresa, purchè si indichi la fonte e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito. Nell’ambito di tali attività di accesso e consultazione, le evntuali operazioni di riproduziohne permanente della totalità o di parte sostanziale del contenuto su altro supporto sono comunque soggette all’autorizzaziione del titolare dle diritto;
  • b. l’impiego della banca di dati per fini di sicurezza pubbl8ica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale.
  • 2 - Non sono soggette all’autorizzazione dell’autore le attività indicate nell’articolo 64 - quinquies poste in essere da parte dell’utente legittimo della banca di dati o di una sua copia, se tali attività sono necessarie per l’accesso al contenuto della stessa banca dati e per il suo normale impiego; se l’utente legittimo è autorizzato ad utilizzare solo una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.

    3 - le clausole contrattuali pattuite in violazione del comma 2 sono nulle ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile.

    4 - Conformemente alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente prediudizio al titolare dle diritto o entri in conflitto con il normale impiego della banca dati.

     
     

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