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Area Legale - Licenze
Scritto da Antonio Tringali   
Venerdì 15 Aprile 2011 09:02
Articolo letto 545 volte

Benjamin Franklin, il proto-hacker.

Secondo un popolare “fattoide”, in ogni popolazione esiste circa l'1% delle persone che sono il vero motore della società: la parte più creativa e intraprendente. Sono artisti, scienziati, letterati: in una parola, innovatori.

Essendo costoro umani, hanno le normali necessità di tutti quanti: cibarsi, avere cura del proprio benessere, perseguire la felicità. Dal momento che non viviamo, per ora, in un'economia di baratto è necessario procurarsi del denaro per potere sopravvivere o, semplicemente, per potere avanzare le proprie idee. Non si dimentichi che la maggior parte delle invenzioni non nascono in qualche ora in un garage, ma devono essere sviluppate il più delle volte con costi ingenti. Come affermava Thomas Alva Edison, tra una lampadina bruciata e l'altra, “il genio è per l'1% ispirazione e per il 99% traspirazione”.

Quindi l'abilità o l'idea deve essere fatta crescere e ci vogliono risorse economiche; non tutti sono bravi imprenditori come era Edison. Per questo motivo da qualche secolo in vari paesi del mondo sono state introdotte leggi sulla protezione del diritto degli autori di un'opera d'ingegno, la cosiddetta proprietà intellettuale, di esercitare un monopolio temporaneo sull'opera da essi creata, di fatto garantendo durante un certo periodo facoltà esclusive di diffusione e sfruttamento. In ogni caso vige il principio che, anche quando il monopolio temporaneo cessi, sussista il diritto morale d'autore di essere riconosciuto come il creatore dell'opera. In Italia lo promulga il Codice Civile, mentre nei paesi anglosassoni lo afferma la Common Law, ove il diritto d'autore è assimilato al diritto di copia dell'opera, il cosiddetto copyright. La prima legge in materia è inglese, lo Statuto di Anna, risalente addirittura al 1710. Rappresenta il tentativo di regolare l'operato degli stampatori tramite licenze di commercio e produzione, con esclusiva sulla stampa per un certo numero di anni, in modo che la conoscenza e le informazioni potessero essere diffuse più rapidamente (limitando al contempo le opinioni diverse da quelle ufficiali).

Nel seguito di questo articolo diritto d'autore e copyright saranno in qualche modo usati interscambiabilmente, non me ne vogliano gli avvocati. Inoltre farò una introduzione storica della questione, per inquadrarla nel contesto dei giorni nostri, incentrata soprattutto sul diritto americano. Perché è questo il modello che viene spesso copiato (o cercato di imporre, qualora non si vigili) per gli altri governi.

Avanzare la cultura

Se un numero di individui si riunisce insieme per giocare, affinché non nascano litigi e il gioco finisca prima di iniziare, è necessario che tutti accettino un certo numero di patti o regole comuni. Alla fine del diciannovesimo secolo la mancanza di regole nel campo del diritto d'autore era molto sentita fra le varie nazioni, per cui nel 1886 fu stipulata la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche. Tutti i cittadini degli Stati ad essa aderenti sarebbero stati tutelati allo stesso modo, con riconoscimento reciproco del diritto d'autore, realizzando anche l'importante principio di un diritto di tutela minimo. Una settantina d'anni più tardi, nel 1952, a Ginevra fu stipulata da trentadue Stati la Convenzione Universale sul diritto d'autore. Una successiva revisione fu firmata nel 1971 a Parigi.

Cosa affermano insieme tali convenzioni? Che le opere letterarie, scientifiche e artistiche di tutte le nazioni aderenti debbano essere universalmente protette, per assicurare il rispetto della persona e per rendere più facile la divulgazione delle opere d'ingegno. Con l'altissimo obiettivo di avanzare le discipline letterarie, scientifiche e artistiche, in una parola la cultura, portando a una migliore comprensione internazionale. E' previsto dalle convenzioni che uno Stato possa, per fornire tutela all'opera d'ingegno, richiedere l'adempimento di formalità come il pagamento di tasse; l'opera deve poi essere “marchiata” con il simbolo ©, il nome dell'autore e l'anno di creazione.

La maggior parte dei governi al mondo, per ribadire le leggi esistenti (o per fare vedere che stanno lavorando), ne fa altre che aggiungono incastellature e vincoli, qualora non ribadiscano la stessa cosa con parole diverse. Probabilmente è energia sprecata. Forse basterebbe fare rispettare le norme che esistono già.

Quand'è che il focus del discorso sulla protezione del diritto dell'autore di un'opera si è spostato dal proteggere l'autore al proteggere l'opera? Quando la si consideri un mero valore economico e il possessore, spesso ricco e influente, magari dopo avere acquistato dall'autore l'opera per una cifra modesta, sfrutti le leggi più restrittive del suo governo per accentuarne il valore e trasfigurare le intenzioni originali delle Convenzioni di Berna e Ginevra.

Si tende a distinguere le opere dell'ingegno dei singoli dalle invenzioni industriali; le prime sono coperte dal diritto d'autore, le seconde sono brevettabili. Pagando una certa cifra, che tende a non essere modesta, è data possibilità a chi usufruisca di un brevetto di trarre profitto dalla propria opera per un numero di anni, venti in Europa. Sebbene la Divina Commedia non possa certamente essere equiparata a un nuovo tipo di turbina, per gli scopi suddetti la distinzione sarà sfumata.

Secoli di copyright

Si potrebbe pensare che sia questione recente, con tutto il fiorire di cause milionarie per violazione di brevetti, la presa di posizione contro l'eccessiva litigiosità di certe entità per la protezione della loro preziosa proprietà intellettuale. Ma l'accento sul problema era già stato posto nientemeno che nel '700 da Benjamin Franklin, famoso inventore e uno dei padri fondatori degli Stati Uniti d'America.

Questo pericoloso rivoluzionario pensava, anzi aveva fatto in modo che tali principi finissero nella Costituzione degli Stati Uniti, che il copyright dovesse consistere in un adeguato bilanciamento tra il monopolio a breve termine e una cessione a lungo termine al pubblico dominio, per cui le opere in seguito diventassero di tutti e di nessuno in particolare. Nel 1781 spinse la promulgazione di una legge per offrire ai nuovi emigranti negli Stati Uniti una protezione di sette anni sulle loro innovazioni. Stiamo parlando di un periodo in cui gli inglesi proibivano ai loro artigiani migliori di lasciare il Regno Unito, per non disperdere il know-how diremmo oggi.

Franklin aveva una visione prettamente aperta del concetto di conoscenza, credendo fermamente che la pubblica diffusione delle proprie invenzioni dovesse essere la più ampia e libera possibile. Quando iniziò a lavorare alla prima batteria moderna, e più tardi al primo parafulmine, spedì poco dopo a un suo amico a Londra anche un prototipo. L'amico pubblicò un saggio in inglese e francese e riprodusse egli stesso con successo gli esperimenti. Franklin scrisse poi su due riviste dell'epoca le istruzioni su come riprodurre ogni invenzione. Similmente si comportò con altre sue invenzioni, sempre con modestia e mancanza di segretezza. Nel 1790, l'anno della morte di Franklin, il Congresso americano approvò una legge per estendere il periodo di protezione del copyright da sette a quattordici anni, con buona pace della salma.

Ma per quanto libertarie fossero le posizioni sul copyright di Benjamin Franklin, qualche secolo più tardi altrettanto intransigenti erano le posizioni di Mark Twain. Questi era molto infastidito dall'idea che la protezione data dal copyright alle sue opere dovesse venire a cessare, per cui i suoi eredi non avrebbero più avuto la possibilità di vivere di rendita. Così escogitò un modo di estendere il periodo di protezione: nell'imminenza della scadenza del diritto su un'opera, semplicemente introduceva nuovo materiale in quest'ultima per creare un nuovo lavoro protetto da copyright. Il suo ragionamento si basava sul fatto che il pubblico avrebbe preferito la nuova opera estesa, anziché quella vecchia che diventava di pubblico dominio. Agli inizi del '900, quando Twain si scagliava veementemente sulle pagine dei quotidiani contro la legge sul copyright e contro gli editori che avrebbero “rubato” le opere diventate di pubblico dominio (non si faceva scrupolo di chiamarli pirati e di considerarli i reali beneficiari della legge sul copyright), il periodo di protezione sancito dalla legge statunitense era già di quarantadue anni.

Il fair use

Il bilancio tra gli americani con senso liberale sulla proprietà e quelli con posizioni più intransigenti è sempre stato caratterizzante della storia degli USA. Una delle possibili origini della parola “yankee” per descrivere gli americani, o almeno quella che mi piace perché più pittoresca, è che il termine sia derivato dal modo di chiamare i pirati olandesi nei Caraibi. In seguito fu applicata dagli olandesi di New York ai nuovi arrivati nel New England, che secondo loro si facevano pochi scrupoli morali nell'arte del commercio.

Negli USA la regola del simbolo di copyright per proteggere l'opera intellettuale non è più necessaria da una trentina di anni: ai giorni nostri la protezione è automatica. Solo i lavori fino al 1923 possono essere considerati di pubblico dominio (e tra il 1923 e il 1977 potrebbero essere protetti o meno); tutti gli altri godono di una forma di protezione che rende molto costosa, ad esempio, la produzione di un film. Devono essere ricercati tutti i detentori dei diritti di un'opera intellettuale che finisca dentro al film per essere compensati di una riproduzione o persino una citazione. Oggi la protezione data dal copyright si estende per settanta anni dopo la morte dell'autore: ve lo immaginate Topolino nell'ambito del pubblico dominio? Non a caso la Disney è uno dei lobbisti più accaniti per l'estensione del periodo di copyright.

E' famoso il caso di un documentarista che in un suo lavoro faceva vedere a margine di una scena circa quattro secondi e mezzo del cartone animato “I Simpson”; mentre Matt Groening, l'autore, non ebbe nulla da obiettare, la Fox domandò diecimila dollari per visualizzare quello spezzone. Il documentarista preferì rimuovere lo spezzone incriminato piuttosto che pagare una cifra che sarebbe stata superiore a quella di produzione dell'intero documentario. E analoghi aneddoti possono essere narrati riguardo a musichette o immagini erroneamente finiti dentro varie opere.

Eppure l'esempio sopra sarebbe una tipica applicazione del fair use: un frammento ragionevolmente corto, una citazione, può essere introdotta nelle opere intellettuali altrui senza necessità di autorizzazione, allo scopo di “promuovere il progresso della scienza e delle arti utili”. Sebbene questa fosse una dottrina per lo più statunitense, col tempo questi concetti si sono infiltrati anche in altre legislature. In particolare nel 2007 il Parlamento Europeo ha votato una nuova direttiva sul diritto d'autore, che stabilisce che la riproduzione a fini di critica, recensione, informazione, insegnamento, studio o ricerca di un'opera non debba essere qualificato come reato. In Italia un articolo di una legge del 2003 sostanzialmente ricalca la dottrina del fair use, più tardi modificato (in peggio) da una legge del 2007. Quindi in Italia non recepiamo a pieno la vigente direttiva europea. La prima legge sul diritto d'autore del Bel Paese risale addirittura al 1941.

Nel mondo del software la dottrina del fair use raggiunge il suo massimo grado di controversia: il servizio Google Books consente di visualizzare uno stralcio ridotto dei libri protetti da copyright sul suo motore di ricerca. L'iniziativa non è piaciuta a Microsoft, nonché alle biblioteche di mezzo mondo. E sempre per rimanere su Google, innumerevoli sono state le cause intentate contro YouTube da parte dei produttori di materiale video/audio per le pubblicazioni degli utenti, con cause per centinaia di milioni di dollari. In Italia la più famosa è quella intentata da Mediaset, con una richiesta di risarcimento di cinquecento milioni di euro.


Termina qui la prima parte dell'articolo. Nella prossima puntata avanzerò un'opinione secondo cui il free/open source software non sia un cittadino di serie B (sebbene non tutto il codice disponibile sia di buona qualità, ma, ehi, questa è democrazia diretta applicata all'informatica!).

Non vale in generale la regola secondo cui gli sviluppatori decidano di donare codice, in ultima analisi il loro lavoro, per "bontà": si può dimostrare come si sia sviluppata una florida industria basata sul software libero e aperto, ispirando nomi blasonati come IBM a donare codice per milioni di dollari di valore. Al di là del ritorno d'immagine, soprattutto per beneficiare della creazione di un ecosistema che non avrebbero mai realizzato mantenendo il codice sorgente nel chiuso delle loro aziende.

E il free/open source software esiste grazie proprio alle leggi sul diritto d'autore.

 
 

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