Home Legale Informatica Forense Problematiche di accertamento giudiziale dei reati informatici

In evidenza

SMAU a Bologna con Research to Business

SMAU a Bologna con Research to Business

Il 6 e 7 giugno il Roadshow Smau Business torna a far tappa al Padiglione 33 della Fiera di Bologna e...
Gli articolisti del Portale

Gli articolisti del Portale

Abbiamo deciso di dare più visibilità a tutti coloro che hanno pubblicato articoli per noi, questo perché...
SMAU festeggia il suo quinto anno nel NordEst a Padova

SMAU festeggia il suo quinto anno nel NordEst a Padova

Il 18 e 19 aprile al padiglione 5 di Padova Fiere si terrà la prossima tappa di SMAU Business Roadshow. All'evento...
SMAU risale l’Italia e arriva a Roma

SMAU risale l’Italia e arriva a Roma

Il 21 e 22 marzo nella Nuova Fiera di Roma si terrà la prossima tappa di SMAU Business Roadshow. L'evento...

Bandi di Concorso

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Avviso per incarico ad ingegnere informatico alla Provincia di Bergamo

Nell'ambito del progetto denominato "SOS badanti: la rete provinciale di sportelli per assistenti e collaboratori familiari” nell'ambito del programma "SAP - Servizi alla Persona" è stato pubblicato la Provincia di Bergamo ha pubblicato l'avviso per il reclutamento di una unità per incarico di...

21 Mag 2012 - Letture:1

Esperto di servizi e tecnologie cloud al Digit PA

Procedura comparativa per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per un profilo senior di “Esperto di servizi e tecnologie cloud”, nell’ambito del progetto europeo “Open Dai” presso l' Ente nazionale per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione...

18 Apr 2012 - Letture:34

Selezione per addetto servizi informatici all'Autorità Portuale di Brindisi

Avviso di selezione pubblica per titoli e prova orale per l’assunzione di n. 1 “addetto ai servizi informatici”, a tempo pieno ed determinato triennale, previo periodo di prova, da inquadrare nell’Area Amministrativa. (Inquadramento al III Livello del C.C.N.L. dei Lavoratori...

12 Feb 2012 - Letture:435

Concorso pubblico per informatico alla Corte dei Conti

E' indetto un concorso pubblico, per   esami,   per   il reclutamento di tre unità di informatici da inquadrare nella III area, fascia retributiva F1, da destinare agli Uffici della Corte dei Conti con sede in Roma. Requisiti: laurea triennale in scienze e...

05 Feb 2012 - Letture:306

Istruttore informatico L.68/1999 al Comune di Potenza

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 2 posti di Istruttore Informatico, categoria C, posizione economica C1, a tempo pieno e indeterminato, con riserva assoluta alle categorie dilavoratori di cui all'art. 1 della legge n. 68/1999 (norme per...

21 Gen 2012 - Letture:244

Senior Business Consultant presso Lombardia Informatica

Selezione per figura Senior Business Consultant presso Lombardia Informatica. Il collaboratore dovrà fornire consulenza strategica e di business sulle tematiche verticali della Socio-Sanità. Requisiti di ammissione: Laurea in Ingegneria, Economia e Commercio o Scienze dell’Informazione; Percorsi di formazione professionale in ambito sanitario e socio-sanitario, su...

11 Gen 2012 - Letture:284

Bando progetto TAG (Toscana Area Giovani) per giovani talenti digitali

UPI Toscana ha indetto un avviso pubblico per la selezione di 20 giovani (2 per ciascuna delle 10 province della Toscana), da impiegare come formatori all'interno del Progetto TAG (Toscana Area Giovani). Il bando è finalizzato a valorizzare al meglio i...

03 Gen 2012 - Letture:271

I più attivi

Dati e punteggi dell'ultimo anno

Giovanna Casamassima Giovanna Casamassima
47 articoli
16,494 punti totali
Rodolfo Giometti Rodolfo Giometti
49 articoli
5,148 punti totali
Vittorio D'Aversa Vittorio D'Aversa
33 articoli
3,443 punti totali
Fulvio Lucchetti Fulvio Lucchetti
9 articoli
0,278 punti totali
Luigi Carbone Luigi Carbone
10 articoli
0,262 punti totali

Ci hanno visitato

Oggi:972
Ieri:2110
Totali (14/04/09):1170147

I nostri numeri

Articoli pubblicati: 552
Iscritti al portale: 768
Iscritti all'Elenco: 184
Iscritti ML Discussioni: 351
Iscritti ML Articoli: 30
Iscritti ML Lavoro: 166
 

Wikileaks e diritto italiano

Cosa rischierebbe nel nostro paese un soggetto che si sia procurato - secondo le...

Quando l'assicurazione professionale obbligatoria non ti copre!

L'art.9, comma 4, del DL n.2012, come convertito in legge, stabilisce che il pro...

I portali: come si configurano da un punto di vista giuridico?

Questa volta mi piacerebbe accennare ad alcuni punti fondamentali delle termin...

Nuova firma digitale dal Ministero della Giustizia

E' stato pubblicato pochi giorni fa il decreto del Ministero della Giustizia n.4...

In principio era libero (Parte III)

Come si afferma nella parte II di questo articolo, quanto descritto somiglia v...

Internet? Un diritto fondamentale. Lo stabilisce il Codice

In questi giorni si fa un gran parlare delle varie prese di posizione di persona...

Facebook vietato alla Regione Lazio... ma la circolare non è lo strumento adatto

"Lazio: Facebook vietato ai dipendenti regionali". Queste sono le notizie che i...

Il professionista ICT

La comune idea ed accezione di professionista ICT è alquanto vasta ed elastica ...

The Sleuthkit: mini guida veloce

Spesso accade di dimenticare tutte le potenzialità ed i tools di Sleuthkit, quin...

In principio era libero (Parte I)

Secondo un popolare “fattoide”, in ogni popolazione esiste circa l'1% delle pe...

Google indagata per Street View?

Secondo quanto è possibile apprendere in rete, la società americana sarebbe inda...

L'ascolto o la registrazione di conversazioni alle quali si è presenti NON è reato!

Di recente è intervenuta una sentenza la Cassazione (Cass. penale 08/03/2...

In principio era libero (Appendici)

Esiste una pletora di licenze, ma in questa sede distinguerò solo fra quelle f...

Commento alla sentenza della Cassazione sulla responsabilità penale del direttore responsabile di pe…

Con sentenza n. 44126 del 28 ottobre 2011 (depositata il 29 novembre 2011) la Co...

In Italia non può esistere un hacker "buono"

Torno su un vecchio discorso... visto che recentemente mi è stato di nuovo chies...

BSFE.sh (Bash Script Forensic Environment)

Recentemente mi è capitato di lavorare su un’attività nella quale non veniva ric...

Sprint finale per il wi-fi libero in Italia?

Come spesso accade, da un estremo all’altro... Si parla di abolire totalmen...

Il contratto di comodato hardware gratuito

Il comodato è ex art. 1803 del c.c. “il contratto con il quale una parte (comoda...

Il giurista ed internet

Esporrò qui di seguito alcune considerazioni sul ruolo e sulle interconnessioni ...

In principio era libero (Parte II)

Ci sono ormai decine di migliaia di articoli (e molti meno libri) su come Rich...

Il nuovo servizio invent with Nokia: luci ed ombre

Da poco è stato lanciato il nuovo servizio invent with Nokia che apre a tutti no...

PEC e sicurezza

Da poco è scaduto il termine entro il quale i professionisti iscritti in albi (a...

Art. 15 D.Lgs. n.196/2003: applicabilità ai trattamenti effettuati in sede di indagini investigative

Le norme del D.Lgs. n.196/2003: TITOLO II - TRATTAMENTI DA PARTE DI FORZE DI PO...

L'articolo 57 c.p. e il direttore di testata telematica (Nota a Corte di Cassazione n. 3551/2010)

La Corte di Cassazione, sezione V penale, con sentenza n. 3551/2010, ha posto un...

Mediazione Civile: l'assistente di parte

E' di queste settimane l'entrata in vigore della figura del Mediatore Civile e C...

In arrivo la nuova norma per l'installazione di impianti e terminali di telecomunicazioni

Dopo un breve iter iniziato a Luglio 20101 il 26 Ottobre dello stesso anno il D....

Scandalo: Amazon vende "La guida del pedofilo all'amore e al piacere"

Come molti avranno letto, è bufera su Amazon che offre a 4,79 dollari "La guida ...

Utilizzare il telefono aziendale per scopi personali non è peculato

  Qualche breve annotazione, la sentenza è riportata per esteso qui di seguito....

Il Webmaster: chi era costui?

Partendo proprio dal titolo, volutamente provocatorio, io ritengo che prima di t...

Installare da soli un router sarà illegale?

Un chiaro modo di scrivere con i piedi le norme... DECRETO LEGISLATIVO: Attuazio...

Nuova tassa SIAE o Equo Compenso ?

Ebbene si, ci siamo arrivati prima o poi. A dire il vero ce lo aspettavamo. Nel ...

Territorialità ed Internet: alcune riflessioni

In questo breve articolo esaminerò brevemente uno degli aspetti spesso più sotto...

Adeguamento normative Garante della Privacy

Si avvicina il termine di adeguamento alle normative del Garante della Privacy f...

Serve una regolamentazione del ruolo di informatico?

E’ sotto l’occhio di tutti quanto l’innovazione tecnologica abbia profondamente...

ICT e sicurezza della persona: è necessario regolamentare le figure professionali ICT

Lo sviluppo delle tecnologie dell’informazione ha consentito la produzione di be...

Facebook e clausole contrattuali

Premetto che le mie osservazioni saranno basate esclusivamente sugli aspetti giu...

Posta elettronica certificata:una realtà anche per il cittadino?

La Posta elettronica certificata diventa una realtà anche per il cittadino. Il 2...

Raw2Fs e Scripts4CF scripts and tools...

Raw2FS, acronimo che serve ad indicare lo scopo di questo mio nuovo bash scrip...

«Furto di documento informatico» oppure «Violazione delle norme sul Diritto d'Autore»?

Fattispecie in ordine all'acquisizione di un intero sito web da parte di sogg...

Nuove regole e un giusto riconoscimento alla progettualità!

Palermo: giornata di studio sugli scenari professionali degli Ingegneri dell’Inf...

Foremost ed i suoi segreti...

Molti di voi sapranno cos'è Foremost, il più famoso "carver" nell'ambito del r...

DDL intercettazioni. Blog salvi e bavaglio alle testate telematiche. Perché?

Il Sole 24 Ore di oggi: DIALOGO IN SALITA - Carcere da sei mesi a tre anni per ...

Disastro ICT: possiamo rimediare?

Chi è il professionista ICT? Cosa fa? Come si forma? Come si può definire? Ecc...

Sofware senza licenza e professionisti

Con sentenza del dicembre dello scorso anno (n. 49385) la Cassazione ha stabilit...

Come produciamo in giudizio un documento informatico?

La domanda nasce come al solito da varie discussioni, e forse è davvero il caso ...

P.E.C.: certezza del mittente e riservatezza della comunicazione sono cose diverse

Parto dal presupposto che in linea di massima i lettori conoscano cosa sia la P....

Gli aspetti legali del WEB 3.0

Ho appena terminato di leggere un articolo scritto da una persona che ho avuto m...

Problematiche di accertamento giudiziale dei reati informatici

Le nuove manifestazioni di condotte giuridicamente rilevanti, connesse alla diff...

I link ai siti: non esageriamo ma… non tutto è vietato!

Partiamo da un principio:  seppur possa essere auspicabile una sorta di net...

Visionare materiale pedopornografico è reato?

Un dibattito che si svolge spesso nelle aule di Tribunale e suscita interesse fr...

Ottenere soldi dagli spammer???

Solamente qualche riflessione... Probabilmente la notizia è già stata pubblicat...

Si può veramente parlare di irresponsabilità dei motori di ricerca?

Prima di parlare dell'aspetto strettamente giuridico, ritengo opportuno riportar...

Il pedinamento via GPS? Non è un'intercettazione

Dalla Banca Dati Sole 24 Ore: Anche a questa sentenza è stato in linea di mas...

Selective File Dumper - tool Made in Italy

Tratto d Wikipedia: http://it.wikipedia.org/wiki/Sfdumper Selective File Dumper...

Il titolare si è mai domandato se è veramente in «regola»?

Molto molto spesso, durante la mia esperienza professionale sia di consulente si...

Cenni di aspetti sostanziali del diritto delle nuove tecnologie

La diffusione dell'informatica e della telematica ha posto lo studioso del dirit...

Breve analisi delle relazioni tra lo standard PCI DSS e l’applicazione del D.Lgs n.231/2001 e del D.…

In questa breve analisi cercherò di porre in evidenza le connessioni tra le viol...

Attenzione al video hot di Belen Rodriguez!

Oramai il dvd con il video hot è su tutte le bancarelle d'Italia e non solo a ...

Social network e spamming?

Una domanda che ritengo pochi si saranno posti... Se si è iscritti ad un social...

La PEC in tribunale: ecco come

La PEC ha valore di raccomandata RR, ma come si procede quando la si d...

Problematiche di accertamento giudiziale dei reati informatici Stampa E-mail
(2 voti, media 3.00 di 5)
Area Legale - Informatica Forense
Scritto da Giovanni Fiorino   
Mercoledì 15 Settembre 2010 08:13
Articolo letto 2174 volte

Le nuove manifestazioni di condotte giuridicamente rilevanti, connesse alla diffusione dell'informatica e della telematica, non potevano rimanere senza effetti sul piano processuale, posto che il loro accertamento non può che passare attraverso la ritualità della verifica giudiziale.

Questo non soltanto in riferimento a ipotesi di reato di nuovo conio in quanto coinvolgenti nuovi beni giuridici – le possibili aggressioni ai sistemi informatici o telematici – ma anche avendo riguardo a comportamenti già sanzionati dal sistema penale classico ma caratterizzati da nuove modalità – ad esempio, la detenzione di materiale pedopornografico consistente in files fotografici non trasferiti su supporto cartaceo – fino a giungere a ricomprendere condotte che assumono rilievo processuale in riferimento a delitti che nulla hanno a che vedere con l'uso di sistemi informatici o telematici.

In quest'ultima prospettiva, assumono rilevanza, ad esempio, scambi epistolari elettronici potenzialmente idonei a dimostrare la preparazione o la realizzazione di forme tradizionali di reato ovvero conversazioni mediante chat line di natura, ad esempio, estorsiva o, infine, comunicazioni telefoniche passanti attraverso il sistema del voice – overIP e, dunque, estranee alla tradizionale linea telefonica analogica.

L'aspetto processuale delle relazioni tipiche del villaggio globale telematico ha imposto la rivisitazione degli istituti disciplinati dal codice di rito e l'elaborazione di nuovi strumenti d'indagine idonei ad affrontare la questione principe della identificazione dell'autore materiale della condotta.

In tal senso, assume rilievo il problema dell'acquisizione dei dati idonei a risalire, prendendo le mosse dall'immancabile traccia della presenza fisica in rete di un utente virtuale – l'indirizzo I.P. - all'utente reale non necessariamente identificabile con l'intestatario della utenza telefonica alla quale il servizio di connessione alla rete ha assegnato il predetto I.P.

Sulla identificazione dell'utente Internet può essere di ausilio l'esame di pronunce giurisprudenziali che evidenziano il necessario affiancarsi di tecniche di investigazione tradizionale con quelle imposte dalle nuove tecnologie: in un caso di diffusione, tramite programmi di files sharing, di materiale pedopornografico (art. 600 ter c.p.), appurato l'indirizzo I.P. e richiesti i tabulati al fornitore del servizio Telecom si era potuto risalire all'utenza telefonica intestata a soggetto deceduto e, a seguito di perquisizione presso l'abitazione dei restanti componenti il nucleo familiare, al rinvenimento di supporti di memorizzazione con identificazione del reale utente Internet (cfr. Gip Tribunale di Ferrara, sentenza n. 421/2006, in Diritto dell'Internet, 4/2007, pag. 387).

Il legislatore processuale, inoltre, ha dovuto prendere atto delle caratteristiche proprie del dato informatico o telematico e l'interprete è stato posto dinanzi a problematiche, inerenti l'accertamento dei fatti, assai simili a quelle imposte dalla inevitabile contaminazione che il dato scientifico opera nel procedimento di accertamento dei fatti stessi.

Le questioni attengono all'accertamento giudiziale tout court, senza distinzione tra processo civile e penale: alcune decisioni si occupano dell'incidenza della realtà virtuale nella formazione del convincimento del giudice civile.

Sul punto, ad esempio, il Tribunale di Mantova, con ordinanza 16 maggio 2006 (in Diritto dell'Internet, 5/2006, pagg. 514 s.), ha affermato che le notizie reperibili in Internet non costituiscono di per sé nozioni di comune esperienza, secondo la definizione dell'articolo 115 c.p.c.; norma che, derogando al principio dispositivo, deve essere interpretata in senso restrittivo.

Può infatti ritenersi notorio, prosegue il Tribunale, solo il fatto che una persona di media cultura conosce in un dato tempo e in un dato luogo, mentre le informazioni pervenute da internet, quand'anche di facile diffusione ed accesso per la generalità dei cittadini, non costituiscono dati incontestabili nella conoscenza della collettività.

La Corte di Cassazione civile, con sentenza n. 9884/2005 (in Diritto dell'Internet, pag. 497) si è pronunciata sulla valenza, quali riproduzioni meccaniche ex art. 2712 c.c., dei tabulati del sistema informatico gestito dalla Società Autostrade, con la conseguenza che la contestazione del rapporto di corrispondenza tra la realtà storica e la riproduzione meccanica esclude il pieno valore probatorio di quest'ultima che conserva, tuttavia, il valore di semplice elemento di prova, integrabile con altri,

Forse il primo esempio giudiziario riguardante le modalità di accertamento del reato informatico è quello affrontato dal Tribunale di Bologna con la sentenza del 22 dicembre 2005 (in Diritto dell'Internet, 2/2006, pagg. 153 ss., con nota critica di L. Luparia) inerente il c.d. caso Vierika: nella motivazione, il Tribunale ha affermato - a fronte delle eccezioni poste dalla difesa in ordine alla correttezza del metodo utilizzato dalla p.g. per estrarre i programmi dal computer di Tizio che di quello applicato dalla p.g. e dalle società Infostrada s.p.a. e Tiscali s.p.a. per individuare l'amministratore degli spazi web - che non era suo compito “determinare un protocollo relativo alle procedure informatiche forensi, ma semmai verificare se il metodo utilizzato dalla p.g. nel caso in esame [avesse] concretamente alterato alcuni dei dati ricercati [non essendo] permesso al Tribunale escludere a priori i risultati di una tecnica informatica utilizzata a fini forensi solo perché alcune fonti ritengono ve ne siano di più scientificamente corrette, in assenza della allegazione di fatti che suggeriscano che si possa essere astrattamente verificata nel caso concreto una qualsiasi forma di alterazione dei dati e senza che [venisse] indicata la fase delle procedure durante la quale si ritiene essere avvenuta la possibile alterazione”.

Il Tribunale di Pescara, con decisione del 6 ottobre 2006 (in Diritto dell'Internet, 3/2007, pagg. 271 s.), ha affermato la “scarsa valenza probatoria” della riproduzione a stampa di documenti informatici, desunti da un sito web nel corso di una operazione di polizia giudiziaria, poiché acquisita senza il rispetto delle formalità previste per il rilascio di copie certificate, come disciplinate dalla normativa tecnica emanata dall'Autority per l'informatica nella Pubblica Amministrazione in tema di creazione, diffusione e conservazione della documentazione informatica.

Questa è la dimensione della prova nei processi diretti ad accertare illeciti civili, reati informatici in senso stretto o, comunque, forme di manifestazione di condotte criminali in qualche modo supportate dallo strumento informatico o telematico.

Ne deriva che la caratteristica tecnica del dato che s'intende accertare assume rilievo determinante per il legislatore e per l'interprete: il primo chiamato ad innovare la struttura processuale, tenendo conto delle peculiarità del dato che s'intende portare all'attenzione del Giudice; il secondo impegnato nella individuazione delle fattispecie processuali più adatte a definire le modalità di accertamento, onde conciliare il tecnicismo di quel dato con la valenza processuale dello stesso, cosicché la sua volatilità e modificabilità, rappresentando certezze intangibili dalle quali prendere le mosse, spiegano l'accento posto dal legislatore su forme di preservazione del dato stesso da possibili contaminazioni: sin dalla semplice ispezione dei sistemi informatici o telematici, (art. 244 comma 2 cpp) – per la quale è d'obbligo adottare misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione -, passando attraverso gli accertamenti urgenti di cui all'articolo 354 comma 2 cpp - anch'essi caratterizzati dalla necessarie misure tecniche e prescrizioni funzionali ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l'alterazione e l'accesso quando abbiano ad oggetto dati, informazioni, programmi informatici o sistemi informatici o telematici -, per giungere alla più invadente perquisizione dei sistemi informatici o telematici “ancorché protetti da misure di sicurezza” (artt. 247 comma 1 bis e 352 comma 1 bis), inciso che denota la maggiore incidenza, sul sistema informatico o telematico, del frugare tipico della perquisizione di per sé potenzialmente idonea ad accedere ad evidenze digitali protette da credenziali di autenticazione.

L'ispezione, gli accertamenti urgenti, la perquisizione, nella struttura originaria del codice mezzi di ricerca della prova e modalità d'indagine costretti nell'ambito “reale” della persona e dei luoghi, a seguito della novella introdotta dalla legge n. 48/2008 di ratifica della Convenzione di Budapest oggi hanno ad oggetto “sistemi informatici o telematici” e sono funzionali a “osservare” le evidenze digitali ovvero a ricercarle “frugando” nel sistema informatico o telematico che potrebbe contenerle.

Infine, il sequestro che – a seguito della modifica dell'articolo 254 comma 1 e, sopratutto, della introduzione dell'articolo 254 bis, sempre ad opera della citata legge n. 48/2008 – potrà avere ad oggetto dati immateriali: la corrispondenza anche inoltrata per via telematica dell'articolo 254 comma 1 ovvero i dati detenuti dai fornitori di servizi informatici o telematici o di telecomunicazioni, compresi quelli di traffico o di ubicazione.

La espressa previsione contenuta nelle ultime due disposizioni normative citate, a fronte della mancata modifica della norma principe del sequestro probatorio, quella di cui all'articolo 253 cpp, porta a ritenere che – al di là delle evidenze digitali espressamente richiamate dagli articolo 254 comma 1 e 254 bis cpp e limitatamente ai destinatari del provvedimento di sequestro lì dettagliatamente individuati - non sarà possibile prescindere dalla materialità del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dello stesso.

Da ciò potrà conseguire – anche in considerazione di possibili afflizioni di attività nelle quali si esplica la personalità dell'indagato sproporzionate rispetto alle esigenze di accertamento giudiziale – l'adozione di forme di acquisizione del dato informatico diverse da quelle consistenti nella materiale apprensione del supporto di memorizzazione (hard disk, principalmente) e consistenti, per lo più, nella duplicazione dei supporti di memorizzazione attraverso modalità che tengano conto delle peculiarità della investigazione digitale e, dunque, non limitate dalla mera copia di file su altro supporto ma rientranti in quelle best pratices elaborate a livello internazionale che consigliano forme di legal imaging o bit streame image idonee a consentire l'esame di parti del supporto di memorizzazione a prima vista privi di significato processuale ma che, ad un'analisi più approfondita, possono rivelare tracce importantissime di attività giuridicamente rilevante.

Compendio processuale della volatilità e modificabilità del dato informatico è la ripetibilità o irripetibilità dell'azione volta ad esaminarlo o acquisirlo.

Gli atti non ripetibili, anche se compiuti nella fase delle indagini preliminari e senza garanzia di contraddittorio, possono entrare nel fascicolo del dibattimento e, come tale, contribuire a formare la decisione del Giudice (art. 431 comma 1 cpp).

L'ispezione su sistema informatico o telematico (art. 244 comma 2 cpp), l'accertamento urgente (art. 354 comma 2 cpp), la perquisizione disposta dal Pubblico Ministero (art. 247 cpp, in particolare il comma 1 bis) ovvero quella della polizia giudiziaria e nei limiti della previsione normativa dell'articolo 352 cpp (in particolare, il comma 1 bis) sono atti irripetibili ed i relativi verbali sono inseriti nel fascicolo del dibattimento (art. 431 comma 1 lettere b) e c).

Peraltro, per espressa disposizione normativa, ognuno di questi atti dev'essere compiuto mediante l'adozione delle particolari cautele cui s'è fatto prima riferimento: leit motiv sembra essere quello di preservare la genuinità del dato originale, finalità cui tende la necessaria “adozione di misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione” (cfr. artt. 244 comma 2 ultima parte, 247 comma 1 bis ultima parte, 352 comma 1 bis e 354 comma 2).

Sul punto della irripetibilità dell'attività di estrazione di copia di file da un computer oggetto di sequestro si è pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza n. 14511 del 2 aprile 2009 (in Cassazione penale n. 4/2010 pagg. 1520 ss. Con nota di E. Lorenzetto).

La Corte ha affermato che tale attività non rientra nel novero degli atti irripetibili “dal momento che essa non comporta alcuna attività di carattere valutativo su base tecnico – scientifica né determina alcuna alterazione dello stato delle cose tale da recare pregiudizio alla genuinità del contributo conoscitivo nella prospettiva dibattimentale, essendo sempre comunque assicurata la riproducibilità di informazioni identiche a quelle contenute nell'originale”.

Al di là dell'aspetto inerente l'esclusione pura e semplice di qualsiasi possibile alterazione del dato per la semplice attività di estrazione di copia del file, appare rilevante una considerazione contenuta nel corpo della motivazione, a mente della quale “lo stesso ricorrente [non avrebbe] in concreto allegato alcuna forma di distruzione o di alterazione dei dati acquisiti, tale da confortare il suo assunto [essendosi] limitato a prospettare alcune situazioni potenziali che esulano dalla fattispecie sottoposta all'esame della Corte”.

Tale affermazione denota l'atteggiamento assunto nei confronti di problematiche – quelle inerenti le possibili alterazioni dei dati informatici – che evidentemente, ad oggi, non hanno ancora ricevuto il crisma della rilevanza scientifica, demandandosi alla parte ricorrente la prova, invero diabolica, della effettiva alterazione dei dati stessi e nonostante la legge di ratifica della Convenzione di Budapest, nel prescrivere cautele per lo svolgimento di attività d'indagine informatica, abbia ben delineato la preferenza accordata dal legislatore per la codificazione di best pratices idonee ad incidere anche sulla formazione della verità processuale.

 
 

In primo piano

Simons Voss: un mondo senza chiavi

Simons Voss: un mondo senza chiavi

Il sistema di gestione e di controllo degli accessi 3060 si presenta come un’alternativa con enormi vantaggi...
Pubblicità mirata dei prodotti

Pubblicità mirata dei prodotti

Hai un prodotto o un servizio da pubblicizzare? Fallo su consulenti-ict.it! Pubblicizzare un prodotto...
Recensioni sul Portale

Recensioni sul Portale

Hai un prodotto hardware/software o un libro riguardante uno dei temi dell'ICT? Vuoi farlo conoscere...

Offerte di lavoro

Visualizza Topic »

Eventi

Non ci sono eventi in programma
Maggio 2012
D L M M G V S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Giugno 2012
D L M M G V S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Sondaggi

busyCaricamento Sondaggio...