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Commento alla sentenza della Cassazione sulla responsabilità penale del direttore responsabile di periodico on-line Stampa E-mail
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Area Legale - Concorso nel reato
Scritto da Giovanni Fiorino   
Venerdì 02 Dicembre 2011 12:46
Articolo letto 606 volte

Con sentenza n. 44126 del 28 ottobre 2011 (depositata il 29 novembre 2011) la Corte di Cassazione è tornata sul problema dell'applicabilità, al direttore responsabile del periodico on-line, dell'articolo 57 c.p..

Tale disposizione normativa stabilisce che “Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dai casi di concorso, il direttore e vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo”.

Si tratta di un reato autonomo, residuale rispetto alle ipotesi di concorso (art. 110 c.p.) e il cui elemento psicologico è costituito, per espressa disposizione normativa, dalla colpa: ciò vuol dire che il direttore ed il vice direttore responsabile dovrà rispondere, ad esempio, del reato di diffamazione commesso mediante la pubblicazione di un articolo sul periodico da lui diretto qualora, per condotta colposa, abbia omesso di esercitare il dovuto controllo.

L'atteggiamento colposo, sufficiente in questo caso, è meno pregnante di quello doloso e permette l'affermazione di responsabilità anche quando il soggetto agente abbia tenuto un comportamento tale da rendere prevedibile l'evento, ovvero “la possibilità di riconoscere il pericolo che ad una data condotta potesse conseguire la realizzazione di un fatto” (Cassazione, sez. VI, 22 maggio 2208 – 24 giugno 2008 n. 25648).

In particolare, la condotta omissiva di cui all'articolo 57 c.p. consiste, per il direttore responsabile, nel non aver attivato i dovuto controlli per evitare che – col mezzo della stampa e sul periodico da lui diretto – si ledesse dolosamente la reputazione di terze persone (Cassazione sez. V 26 febbraio 2003 – 30 aprile 2003 n. 19827), ovvero nella inosservanza di norme che devono regolare la sua condotta e che gli impongono, per le funzioni che gli competono, la vigilanza ed il sindacato sul materiale da stampare, al fine di impedire che vengano commessi reati (Cassazione sez. VI, 10 marzo 1994 – 30 maggio 1994 n. 6338).

In relazione agli scritti privati ospitati sulla testata giornalistica, il direttore responsabile risponde del reato di cui all'articolo 57 c.p. qualora non abbia accertato tanto l'esistenza del mittente e la riferibilità allo stesso dello scritto fatto pervenire al periodico quanto la fondatezza delle affermazioni contenute nella missiva (Cassazione, sez. V 21 ottobre 2003 – 14 aprile 2004 n. 46226) poiché la verifica della certezza della notizia e l'adozione di disposizioni affinché sia accertata l'identità del richiedente l'annuncio rientrano nei suoi compiti di controllo (Cassazione sez. V, 29 settembre 2000 – 21 novembre 2000 n. 11958).

Questi ultimi aspetti assumono particolare rilievo, nel caso in esame, poiché la Corte – nella sentenza in commento – si è occupata di un caso di presunta responsabilità del direttore responsabile del periodico on-line “L'Espresso” il quale – secondo l'accusa – avrebbe omesso il controllo necessario ad impedire la commissione del reato di diffamazione aggravata mediante un post inviato alla rivista, consistente in un commento di un lettore che viene automaticamente pubblicato, senza alcun controllo preventivo.

I Giudici di legittimità, nel solco già tracciato dalla stessa sezione nella precedente sentenza n. 35511/2011, Brambilla, hanno fornito una interpretazione assai rigorosa dell'articolo 57 c.p. prima ancora di affrontare la problematica della concreta possibilità che, in ogni caso, un controllo di tal genere, su un periodico on-line, possa essere effettuato.

Quanto al primo aspetto, è stato sottolineato che “ai sensi della legge sulla stampa sono considerate stampe o stampati le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico – chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione”.

Il problema della equiparazione dei giornali telematici alla stampa si è posto dopo l'approvazione dell'articolo 1 della legge n. 62 del 2001 che definisce il prodotto editoriale come “il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico”.

Poiché il comma 3 dell'articolo 1 della legge prima citata stabilisce che “Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948 n. 47” - dunque detto prodotto deve indicare, tra l'altro, “il nome del direttore o del vice-direttore responsabile” – e che “Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto è sottoposto altresì agli obblighi previsti dall'articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948” - quelli che disciplinano l'obbligo di registrazione presso la cancelleria del Tribunale – si è pensato che la norma dell'articolo 57 c.p. fosse applicabile anche al direttore ed al vice direttore responsabile del giornale on-line.

Sul punto, secondo il Tribunale di Firenze – sentenza 13 febbraio 2009 in Il diritto dell'informazione e dell'informatica, 6/2009 pagg. 911 ss- è configurabile il reato di diffamazione a mezzo stampa quando la divulgazione delle notizie lesive avvenga tramite una testata telematica, stante l'applicabilità a tali fattispecie della disciplina sulla stampa e stante la riforma della nuova legge sull'eitoria che ha esteso la definizione di prodotto editoriale alle pubblicazioni divulgate con il mezzo elettronico, aggiungendo che qualora la diffamazione avvenga tramite commenti inseriti on-line dei quali sia ignoto l'autore, il direttore responsabile della testata telematica risponde del reao di diffamazione, ove le affermazioni lesive rimangano in rete per un lasso di tempo sufficiente ad esercitare il dovuto controllo.

In particolare, il Tribunale ha sostenuto che “anche il giornale on-line ha un suo direttore responsabile ed un editore che devono essere riportati sul sito web” e che “ragionando in questi termini, nel caso di diffamazione commessa con il mezzo di un giornale telematico, non possono non richiamarsi le norme del codice penale in materia di stampa, ossia l'art. 595 comma 3 c.p. e l'art. 57 c.p.”

In realtà è stato osservato in dottrina che la nozione di “prodotto editoriale” non possiede nel nostro ordinamento un valore generale tale da ricondurre ad un unico sistema la carta stampata ed i nuovi mezzi telematici, e ciò è confermato anche dal decreto legislativo n. 70/2003, di attuazione della Direttiva 2000/31/CE sul “commercio elettronico” il cui art. 7 comma 3 precisa che “la registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2011 n. 62”(I. Savaldori, La normativa penale della stampa non è applicabile, de jure condito, ai giornali telematici, in Cassazione penale, 9/2011, pagg. 2982 ss.).

Sul punto, nella decisione qui in esame, i Giudici di legittimità hanno affermato che “La legge n. 62/2001, operando un rinvio specifico e limitato dimostra l'esatto contrario di quanto sostenuto dal giudice di primo grado e cioé che la normativa sulla stampa non sarebbe autonomamente applicabile, essendo necessario a tal fine un richiamo espresso di singole disposizioni”.

I Giudici della Corte, dunque, seguendo la rigorosa interpretazione dell'articolo 1 della legge n. 47/1948, hanno sottolineato che le due condizioni perché possa parlarsi di stampa – a) che vi sia una riproduzione tipografica; b) che il prodotto di tale attività (quella tipografica) sia destinato alla pubblicazione attraverso una effettiva distribuzione tra il pubblico – difettano nelle pubblicazioni rese mediante la rete informatica poiché “il testo pubblicato su internet esiste – quale luogo di divulgazione della notizia – solamente nella pagina di pubblicazione, anche se può essere visualizzato sugli schermi di un numero indefinito di dispositivi hardware”.

In particolare hanno rilevato che la diffusione del periodico avviene “attraverso la visualizzazione del suo contenuto attraverso terminali collegati alla rete; non diversamente, mutatis mutandis” proseguono “da quanto avviene per le notizie trasmesse dai telegiornali, che vengono visualizzate sugli apparati privati dei telespettatori”.

Sul punto giova rilevare che per orientamento della stessa Corte di Cassazione, confermato dalla II sezione penale nella sentenza n. 34717/2008, l'articolo 57 c.p. è dettato “esclusivamente per i reati commessi col mezzo della stampa periodica e non può intendersi riferito anche alle trasmissioni radiofoniche e televisive”, il tutto in ossequio al “principio di stretta legalità, dal quale discende la delimitazione, anche sotto il profilo soggettivo, delle fattispecie incriminatrici”.

Aprendo, su questo aspetto, ad una equiparazione tra diffusione tramite internet e diffusione attraverso i telegiornali – sul punto il precedente richiamato, la sentenza n. 35511/2010, Brambilla, aveva sottolineato le diverse modalità tecniche di trasmissione del messaggio a seconda del mezzo utilizzato: consegna materiale dello stampato e sua lettura da parte del destinatario in un caso (stampa), irradiazione nell'etere e percezione da parte di chi si sintonizza, nell'altro (radio e TV), infine trasmissione telematica tramite un ISP (internet service provider) con utilizzo di rete telefonica nel caso di internet – la Corte ha poi affrontato la questione inerente “la impossibilità per il direttore della testata di impedire la pubblicazione di commenti diffamatori, il che” prosegue la Corte “rende evidente che la norma contenuta nell'articolo 57 del codice penale non è stata pensata per queste situazioni, perché costringerebbe il direttore ad un'attività impossibile, ovvero lo punirebbe automaticamente ed oggettivamente, senza dargli la possibilità di una condotta lecita”.

Questo secondo aspetto assume particolare rilievo, nella decisione in esame, poiché gli stessi Giudici di merito – consapevoli di tale impossibilità – avevano ritenuto l'imputata responsabile perché avrebbe dovuto svolgere la verifica successiva delle inserzioni già avvenute, espungendo quelle a contenuto diffamatorio.

L'impossibilità della verifica del controllo di ciò che viene immesso sulla rete è questione di grande importanza nel diritto delle nuove tecnologie e di ciò è espressione anche il decreto legislativo n. 70/2003 che subordina la responsabilità degli access provider, dei service provider e degli hosting provider, per reati commessi in rete, alla consapevolezza del contenuto criminoso del messaggio diramato (sul punto v. la citata sentenza n. 35511/2010, Brambilla che rileva come in questi casi non si pone un problema d'imputazione ex articolo 57 c.p. ma di vero e proprio concorso nel reato).

La Corte ha escluso che la norma dell'articolo 57 c.p. possa essere interpretata nel senso che l'omesso controllo successivo costituisca condotta tipica della fattispecie in esame la quale, invece, punisce il mancato impedimento della pubblicazione.

La decisione della Corte, in conclusione, costituisce un importante esempio di tenuta del principio di stretta legalità in una materia, quale quella del diritto della rete, in cui le giuste osservazioni di chi vuole impedire che la rete stessa si trasformi in una terra senza regole potrebbero determinare pericolose derive verso forme di esasperato controllo o di inaccettabili responsabilità oggettive.

 
 

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