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Esporrò qui di seguito alcune considerazioni sul ruolo e sulle interconnessioni che l'informatica, la telematica ed il diritto possono avere, passando quindi ad esaminare la posizione del tradizionale giurista italiano di fronte alla novità del fenomeno Internet, con riferimento alla posizione che lo stesso dovrebbe avere nel cercare di capire tale fenomeno.
Le similitudini tra i modi di ragionare
Preliminarmente occorre chiarire un aspetto che in genere sfugge sia ai giuristi che agli informatici: esiste una stretta connessione e similitudine tra il modo di ragionare di un giurista e quello di un programmatore.
In effetti, se si pensa che la base di Internet è il concetto di ipertesto, non esiste giurista che non sia avvezzo, sin dai primi studi, ai continui rinvii operai dalle norme esistenti; forse uno dei primi ipertesti è stato il primo codice di diritto!
Con le dovute proporzioni, una citazione e/o una sentenza non sono altro che il prodotto di una elaborazione che assomiglia molto ad un programma per elaboratore:
- input = fattispecie giuridica reale
- programma = ragionamento giuridico (motivazione)
- output = conclusioni e/o dispositivo.
Anche se i giuristi effettuano questi passaggi più o meno consciamente, ogni fattispecie giuridica può essere rappresentata come una serie di IF, THEN, ELSE, (SE, QUINDI, ALLORA), collegati con gli operatori booleani OR, AND E NOT, (OPPURE, INSIEME, NON) e con il risultato di tali operazioni TRUE, FALSE (VERO,FALSO), tutti costrutti fondamentali della logica informatica.
Un esempio per chiarire meglio tale aspetto: IF Tizio ha contratto una obbligazione con Caio AND IF l'obbligazione è scaduta THEN l'obbligazione è esigibile. IF Caio ha messo in mora Tizio AND quanto detto prima è TRUE THEN scattano gli interessi sulla somma dovuta.
Naturalmente si potrebbe proseguire quasi all'infinito, ma quando un avvocato controlla la situazione sopra indicata effettua automaticamente tali passaggi logici; il problema è che pochi sono a conoscenza di tale possibile schematizzazione del modo di pensare.
Da qui il passo verso l'uso di programmi sia "controllare" quanto si è scritto, sia per reperire dei testi, è abbastanza breve.
L'uso dei c.d. "sistemi esperti"
Senza volersi troppo addentrare nello specifico della materia, così come operano correttamente da tempo nel campo della medicina dei "sistemi esperti", cioè dei programmi che si sostituiscono all'uomo nell'analisi di problemi particolari, non vedo la difficoltà ad applicare tali sistemi anche al "sistema legale" inteso nel suo complesso.
Con ogni probabilità l'approccio sinora tenuto, tendente a voler applicare tali sistemi esperti a "tutto" il diritto, ha portato a dei risultati non troppo confortanti; anche in questo caso, probabilmente occorrerebbe soltanto applicare tali sistemi a fattispecie limitate, e non pretendere di avere una sentenza in modo automatico qualunque sia l'oggetto del contendere.
Esistono sicuramente anche nel campo del diritto una serie di attività molto ripetitive, che assorbono tempo e conseguentemente energie, sia agli avvocati sia ai giudici; in tali casi - che peraltro costituiscono spesso la maggior parte del carico di lavoro - non sarebbe molto più produttivo applicare dei programmi che, attingendo da un insieme di dati, possano fornire una sentenza preconfezionata ma comunque adattata al caso concreto ?
Oppure fare effettuare un controllo di congruità di quello che si è scritto, onde evitare l'errore materiale, sempre in agguato dietro l'angolo, comunque foriero di complicazioni inutili e/o di conseguenze processuali a volte disastrose ?
Sarebbe certo auspicabile avere un programma che - sulla scia di quanto già da tempo è in grado di fare "Errata Corrige" TM, programma che effettua la correzione grammaticale e sintattica di un qualsiasi documento scritto secondo le regole della lingua italiana, fornendo altresì un quadro complessivo della leggibilità di un documento [non per nulla i testi di legge hanno leggibilità pari quasi a zero e richiedono almeno una laurea per comprenderli] - effettui anche un controllo di "congruità" su quello che si è scritto, rilevando eventuali errori e/o discordanze di concetti tra le varie parti di un documento.
In effetti, è davvero un peccato che la gran parte degli operatori del diritto abbia una sorta di diffidenza intrinseca verso le "macchine - computer", perché tale atteggiamento di fondo sottrae linfa vitale alle nuove iniziative.
Inoltre, la struttura stessa di un atto giuridico, ovvero di una legge, assomiglia molto alla struttura di un programma; gli stessi codici di procedura non sono forse un insieme di regole (il programma) che devono essere applicate per "far funzionare" la realizzazione della giustizia del caso concreto ?
Questo stesso scritto, potrebbe essere rappresentato con schemi a blocchi e rimandi vari.
L'utilizzazione dell'informatica nella ricerca di precedenti e norme
Posto quanto scritto in precedenza, occorre quindi comprendere che l'informatica e la telematica possono avere un impatto enorme nella semplificazione e nella razionalizzazione del diritto, sia dal punto di vista dell'avvocato (organizzazione, gestione dello studio, ricerca giuridica, etc.) sia del punto di vista del giudice (in pratica quasi tutte le attività dell'avvocato, tranne quelle specifiche di tale professione), sia dal punto di vista del legislatore, in quanto possono notevolmente aiutare ad una impostazione corretta nella stesura di una norma di legge,
Come ben sanno tutti i giuristi, la normativa italiana è "sterminata"; a ciò si aggiunge la circostanza che - in un futuro molto vicino - avranno sempre più valore le norme emanate dalla Comunità Europea. Inoltre occorre considerare la proliferazione delle "Authority" (A.I.P.A., Autorità per le Telecomunicazioni, Autorità Garante della Concorrenza ed il Mercato, Garante per la protezione dei dati personali, Autorità per l'Energia Elettrica e per il Gas, etc.) , alle quali sono state attribuite importanti funzioni, spesso anche giurisdizionali, ed in tale situazione, francamente, non vedo come si possa prescindere dall'uso dello strumento informatico per la ricerca giuridica, sia che si tratti di reperire un testo di legge, sia che si tratti di reperire una sentenza o provvedimento di una qualsiasi Autorità Giudicante.
In altri paesi, segnatamente quelli di origine anglosassone, con gli Stati Uniti in testa, il ricorso all'informatica ed alla telematica è - ovviamente - estremamente più avanzato rispetto al nostro paese, mentre in Italia la situazione è di gran lunga più arretrata.
Infatti le leggi si possono trovare sul sito del Parlamento (http://www.parlamento.it) soltanto se riguardano la presente legislatura, mentre per quelle più "vecchie" occorre ricorrere al collegamento con il C.E.D. della Suprema Corte di Cassazione, che - pur essendo da poco presente su Internet con un'interfaccia grafica (vedi figura) - non solo non è gratis, ma è anche abbastanza "salata".
Infatti per attivare il collegamento si devono spendere circa 800.000 lire alla prima attivazione e quindi 200.000 per ogni anno successivo al primo, e le ricerche (trasmesse alla folle velocità di 2.400 bauds, cioè circa 240 caratteri al secondo, quando un normale fax ne trasmette circa 960 ed un modem via internet almeno 3.000: rapporto di velocità circa 11:1) vengono a costare circa 75 centesimi di lira a carattere, il che vuol dire che una ricerca "normale" di un testo di legge non costa meno di 20.000 lire.
Perché non ordinare al Poligrafico dello Stato di mettere a disposizione di tutti le leggi che lo stesso detiene "istituzionalmente", visto che stampa la Gazzetta Ufficiale?
A mero titolo informativo, il collegamento per avere on-line la Gazzetta Ufficiale con il Poligrafico costa #.1.000.000= all'anno come canone d'accesso e #.120.000= all'ora per il collegamento, accessibile via Internet ma in emulazione IBM 3270; come dire il cimitero degli elefanti !
La "trasparenza" delle norme e la loro reperibilità; la risposta del Web
Lascio i commenti ai lettori, facendo presente che sono disponibili on-line due siti per tutti, quello di Minerva (http://www.powerlink.it/minerva) e quello di ST.IN.G (http://www.sting.it), i quali mettono a disposizione per una somma oscillante tra le 120.000 (la seconda) e le 180.000 annue (la prima) la Gazzetta Ufficiale on-line, con aggiornamento praticamente giornaliero.
I due siti sono leggermente diversi, poiché il primo è più completo e consente la ricezione sulla propria mailbox - tramite agenti software - di estratti giornalieri dei provvedimenti pubblicati sulla G.U., mentre il secondo invia - sempre a richiesta - nella mailbox la replica della pagina "stampata" della G.U., dalla quale possono essere attivati i link ai vari provvedimenti.
Esistono poi varie iniziative atte a portare le leggi on-line, che sono in genere affidate alla buona volontà dei singoli, ai quali va sicuramente un plauso per l'opera svolta, ma non è possibile rimettere tutto all'iniziativa privata.
Altro aspetto da non trascurare, ed in genere del tutto sconosciuto ai non addetti ai lavori, è il fatto che il modo legiferare in Italia è del tutto disorganico e farraginoso; praticamente non esiste materia nella quale si debba fare riferimento a meno di 5 o 6 leggi, con buona pace della chiarezza e della certezza del diritto.
Per fare un esempio, soltanto le leggi sull'editoria e sulla televisione (e neanche tutte) sono racchiuse in un volume di oltre 640 pagine, con continui rinvii e riferimenti tra leggi.
Internet e l'impatto sull'editoria giuridica tradizionale
Da qui deriva le necessità per gli "operatori professionali" di ricorrere all'ausilio dei cd-rom editi dalle varie case specializzate; in questo caso mi sembra particolarmente meritevole di segnalazione i prodotti della De Agostini Giuridica, che mettono a disposizione degli utenti le Leggi d'Italia nel testo vigente, i Codici (civile, penale, procedura civile, procedura penale, codice della navigazione), le leggi in materia d'ambiente e le leggi comunitarie, tutte con possibilità di ricevere l'aggiornamento con una sola settimana di ritardo vie etere con una scheda tipo "Televideo" ovvero, da alcuni mesi, anche via Internet (http://www.deagiuridica.it).
Quello che proprio non riesco a comprendere è la necessità di "inventare sempre l'acqua calda"; infatti, se Internet sta diventando anche qui in Italia il mezzo di trasmissione delle informazioni più rilevante, perché non adeguarsi? Perché non mettere gli aggiornamenti dei vari cd-rom a disposizione attraverso Internet, naturalmente a pagamento ed a richiesta, laddove occorra ?
Tra l'altro, si eliminerebbero alla radice molti problemi di "pirateria" e duplicazione non autorizzata, e si raggiungerebbero molti più soggetti, potendo graduare l'offerta "a misura" del cliente - utente.
Naturalmente tutto questo ha un costo, ed anche rilevante; anche se posso condividere in linea di principio la necessità di pagare un'opera che mi fornisca del "valore aggiunto", ritengo che tale discorso non sia del tutto giusto, almeno per le Leggi ed i Codici, che costituiscono la base di tutte le attività svolte nel nostro Paese.
D'altra parte, è anche vero che anche qui in Italia qualcosa si sta muovendo; ormai quasi tutti i Ministeri hanno il loro sito, anche se questo è solo l'inizio di un lungo processo d'effettiva democraticità.
Orami esiste su Internet anche il Tribunale Ecclesiastico, per intenderci il "primo grado" della Sacra Rota (il Tribunale che annulla i matrimoni celebrati in chiesa), come da qualche tempo esiste anche la Corte Costituzionale, mentre trovo invece del tutto assurdo che si possano trovare più facilmente i testi delle leggi comunitarie (http://europa.eu.int/it/it-lex) che i testi di legge italiani.
I criteri di ricerca: cenni.
In questa mole sterminata di dati non è affatto semplice reperire quello che si sta cercando; quello che non sempre si comprende (o si conosce) è la circostanza che gli operatori per la ricerca delle parole nei testi sono in effetti pochi:
- AND= Operatore che richiede la presenza contemporanea delle parole richieste
- OR= Operatore che richiede la presenza alternativa delle parole richieste
- NOT= Operatore che richiede la non presenza delle parole richieste
- NEARn= Operatore che richiede che le parole richieste si trovino in una sequenza che può essere definita dall'utente (n = numero delle parole che si devono trovare tra parole richieste)
- ADJn= Operatore che richiede che le parole richieste si trovino mutuamente "nelle vicinanze", entro una distanza che può essere definita dall'utente (n = numero delle parole che si devono trovare tra parole richieste). In realtà tale ultimo operatore non è altro che una specificazione del precedente, si potrebbe giungere allo stesso risultato specificando il senso di direzione della ricerca dell'operatore NEAR [in avanti o all'indietro].
Ora, i primi quattro operatori sono implementati (cioè è possibile attivare e/o programmare le ricerche con tali operatori) da TUTTI i motori di ricerca dei sistemi operativi (Unix, in primo luogo) sui quali si basa Internet; ed allora, posto che Internet si pone con forza come strumento onnicomprensivo, standard, e quindi portatore di una semplificazione del modo di effettuare delle ricerche, perché non adottare tale strumento ?
Come giustamente domanda Manlio Cammarata al dott. Borruso nell'intervista pubblicata sul numero di maggio 1997 di Mc-Micromputer , per quale motivo non si adotta uno standard di fatto (e cioè Internet, con i suoi motori di ricerca) per tutti gli archivi on-line, ed invece si è dovuti ricorrere ad una apposita Autorità (A.I.P.A.) per cercare di uniformare gli archivi delle varie Amministrazioni ?
E' concepibile che tale insigne magistrato, precursore negli anni passati dell'informatica giuridica, al quale va sicuramente tributato un ringraziamento per quanto ha fatto, non conosca cosa sia l'HTML, il linguaggio di programmazione delle pagine del W.W.W.?
Non è una questione di mezzi tecnici, ma soltanto di mentalità, direi di approccio al problema.
L'impatto delle nuove tecnologie ed il ruolo non passivo del giurista
Detto in altre parole, se da tempo l'informatica ha abbandonato le stanze asettiche dei supercomputer per arrivare sulle scrivanie di (quasi) tutti, per quale motivo anche il diritto non deve subire la stessa sorte?
Di sicuro le nuove tecnologie ed il nuovo modo di pensare imposto dall'informatica e dalla telematica posso portare nuova linfa vitale al modo di interpretare, percepire e vivere il diritto, per troppo tempo rimasto anch'esso confinato nella "stanza dei bottoni".
Per tornare poi al discorso al quale avevo accennato all'inizio, utilizzare gli schemi "logici" di Internet, portare alle estreme conseguenze il concetto di "ipertesto", con specifico riferimento alla costruzione ed alla redazione delle leggi, non potrebbe che sortire un effetto positivo.
Forse si potrebbe cominciare a far cadere quella atavica convinzione che il giurista (e l'avvocato in particolare) assomigli più all'Azzeccagarbugli di manzoniana memoria che ad un soggetto al passo con i tempi, completamente integrato nell'ottica del villaggio globale.
D'altra parte, l'apertura del mercato interessa direttamente anche tutti i giuristi, e non solo gli avvocati, nel senso che sempre più spesso si avrà a che fare con leggi di altri paesi, con contratto stipulati con soggetti stranieri, e così via: chi non saprà tenersi al passo con i tempi sarà destinato - inevitabilmente - a soccombere.
Si tratta probabilmente di una questione di tempo, ma prima o poi anche in Italia il problema del "villaggio globale" sarà una questione che interesserà da vicino tutti i cittadini, e non soltanto i giuristi; in questo senso l'informatica ed Internet, con tutte le sue implicazioni ed applicazioni, potranno esser sicuramente di aiuto per tutti.
Nell'esaminare un altro degli aspetti sopra indicati (corretto metodo di stesura delle leggi), occorre ricordare come in effetti, in Italia - ed i giuristi lo sanno - manchi un "metodo" univoco per la stesura delle leggi, da studiare e seguire una volta per tutte; non per nulla le leggi più vecchie sono in generale scritte in un italiano più comprensibile di quello usato in quelle più recenti.
Anzi, esiste una legge che impone determinati standard di numerazione delle leggi, ma è sufficiente guardare una delle tante leggi finanziarie emanate negli ultimi anni (tre articoli di oltre 200 commi ciascuno, nelle materie più disparate) per comprendere appieno che tale standard non viene poi di fatto applicato.
Come giustamente ricorda il prof. Pascuzzi nel suo ultimo libro ("Cercare il diritto", Zanichelli), in genere in Italia non viene insegnato un metodo per la ricerca dei testi giuridici; aggiungerei che in genere non viene insegnato alcun "metodo", anche solo di studio, ed ognuno di noi - salvo rare e fortunate eccezioni - ha dovuto imparare sulla propria pelle come studiare.
Come ha già scritto qualcuno, una legge italiana è un ipertesto per antonomasia, con i suoi continui richiami e riferimenti ad altre leggi.
Se poi vogliamo passare a parlare della telematica, tutte le implicazioni giuridiche che comporta, e segnatamente la transnazionalità delle informazioni: non soltanto per quanto riguarda l'aspetto applicativo, ma anche e soprattutto per gli stimoli che può fornire.
Basti, a questo proposito, pensare alle implicazioni con il mondo delle telecomunicazioni in generale: Internet via satellite è già una realtà anche in Italia, si possono inviare fax e e-mail da e per i telefoni cellulari GSM, la tecnologia del "push" (canali - informazioni su richiesta) fa passi da gigante, il progetto IRIDIUM (un unico cellulare in tutto il mondo) sta ormai per decollare, si possono fare telefonate interurbane ed internazionali in conferenza al costo di una telefonata urbana, una video - conferenza anche internazionale è ormai quasi alla portata di tutti, e così via, tanto per fare soltanto alcuni esempi.
Come non capire che tutto questo non può essere subìto passivamente, anche e soprattutto da parte del giurista, che - secondo il sottoscritto - ha quasi il "dovere morale" di precorrere i tempi, onde non lasciare il cittadino in balia dei nuovi mezzi tecnologici ?
Le tecnologie sopra considerate sono in effetti le prime che si pongono come mezzi talmente nuovi ed affascinanti da non poter essere costretti entro i limiti - angusti - dei concetti sinora elaborati, ma necessitano di grande fantasia e conoscenza da parte del giurista per poter essere studiati in maniera approfondita.
L'intervista al dott. Francesco Brugaletta effettuata via web
Per concludere la prima parte del discorso, mi sembra opportuno riportare qui di seguito ed integralmente una intervista da me effettuata in via telematica con l'autore del libro "Internet per i giuristi", il dott. Francesco Brugaletta, magistrato del TAR di Catania, pubblicata sulla rivista edita dal sottoscritto (http://www.degrazia.it/infodirnet/rubriche/interviste/brugaletta/brugalet01.htm), in quanto estremamente chiarificatrice dello spirito che dovrebbe animare ciascun giurista nei confronti delle c.d. "nuove tecnologie" (esistono allo stesso indirizzo anche altre interviste dello stesso magistrato).
L'intervista al dott. Francesco Brugaletta
Intervista realizzata in via telematica in data 5 agosto 1998 alle ore 15.51 dall'avv. Luca de Grazia, grazie alla gentilissima collaborazione del dott. Francesco Brugaletta e con l'apporto di ICQ.
Allora, dott. Brugaletta, una domanda ovvia: perché un libro "cartaceo" su Internet ed il diritto?
La ringrazio per la domanda che è utile per indicare il contesto in cui si muove il testo. Da qualche anno le presenze giuridiche su Internet e in particolare nel www hanno raggiunto una certa maturità; il libro le racconta e costruisce una guida utile a chi vuole raccogliere informazioni giuridiche nel web. Percio' ha due obiettivi : il primo aiutare la ricerca giuridica e il secondo traghettare verso l'ufficialità le presenze giuridiche nel web. Ho scelto il cartaceo per raggiungere il maggior numero di persone possibile.-
Quindi, se ho ben capito, una sorta di invito ai giuristi per così dire "più tradizionali" ad avvicinarsi e comprendere il WWW, anche per la professione in senso stretto?
Infatti, Internet , il web sono il futuro dell'informazione giuridica, un futuro che già oggi e' iniziato; da questo nessuno potrà prescindere, chi lo fara' restera' a breve tagliato fuori.-
Che tipo di reazione si aspetta dai potenziali acquirenti del libro? Il libro è secondo il mio punto di vista, un work in progress; in se' non vuol dire nulla; invece collegato con la crescita di questa nuova' realta' che è l'informazione giuridica online, diventa una interfaccia, un mezzo che spiega quello che sta avvenendo nel web, che guida nell'esplorazione del web. Se verrà capito questo, potrà essere una importante occasione di crescita per me che ho raccontato il "nuovo" diritto del web e per chi legge che potrà , come dire, approfittare e fare propria l'esperienza di due anni di navigazioni mirate alla ricerca dei dati giuridici.-
Allora, spieghiamolo ancora una volta, nessuna antitesi tra Web e libro cartaceo, ma integrazione sempre più stretta; e, da questo punto di vista, progetti per il futuro?
Infatti, integrazione come dice lei e interazione, occasione per crescere, il web che diventa sempre piu' il mezzo dominante, il libro che spiega e rende ufficiale questo ruolo. Non ho ovviamente chiaro il futuro e non voglio averlo, saranno i prossimi avvenimenti e le persone che vi saranno coinvolte a decidere cosa succederà in futuro, vedremo...
Quindi, per terminare, anche uno sprone a noi tutti che operiamo a "cavallo" tra diritto e Web a darci da fare sempre di più?
Infatti, per usare la metafora che ci è usuale navighiamo "tutti nella stessa barca", percio' se riusciamo a crescere nel web e a rendere le informazioni giuridiche usufruibili in tempo reale e in modo interattivo, se riusciamo a coinvolgere tutta la collettività, se riusciamo anche a dare un contributo al funzionamento piu' veloce della giustizia, allora daremo un grosso contributo anche alla crescita della consapevolezza e alla democrazia. In questa direzione spero che il mio libro rappresenti un piccolo contributo.-
Ok, dott. Brugaletta, La ringrazio per il tempo che ha voluto dedicarmi. Spero di sentirLa di nuovo, magari per qualche altra iniziativa analoga.
Grazie a Lei, anche per avere sperimentato credo che sia una delle prime volte, una intervista a distanza con ICQ. Ci sentiamo alla prossima occasione. Buon Lavoro.-
Libri su Internet ed il diritto: nuove prospettive
Un volta dato comprese quindi le profonde interazioni tra informatica, telematica e diritto, è possibile passare, prendendo lo spunto dalla pubblicazione di tre libri, i primi due di non recentissima pubblicazione ("Internet e la Legge", di Olivier Hance, ed "Il perfetto cybercittadino" di Tiziano Solignani) ed "Internet per i giuristi", del dott. Francesco Brugaletta, magistrato del TAR di Catania [già citato] a trattare - a grandi linee - una questione che in questi ultimi tempi è divenuta, in un modo o nell'altro, di grande attualità.
In altre parole la regolamentazione d'Internet.
Il primo libro affronta in maniera abbastanza approfondita le varie problematiche d'interconnessione tra il diritto e la Rete, partendo però dall'esperienza americana, e quindi è non del tutto sovrapponibile alla situazione italiana; il secondo può essere un ottimo punto di partenza sia per il "cybernauta" che voglia capire quali problemi di diritto possano essere connessi alla Rete, sia per il giurista che, al contrario, ha soltanto "sentito parlare" d'Internet e voglia farsi un'idea di come questa funzioni, anche se risulta essere non troppo approfondito per quanto concerne le problematiche vere e proprie della rete Internet.
Il terzo poi racchiude in sé praticamente tutte le iniziative giuridiche legate al mondo Internet esistenti in Italia, da quelle istituzionali a quelle più piccole e personali, e costituisce una vera e propria "Bibbia" per il giurista tradizionale che voglia avventurarsi nelle ricerca giuridica sul W.W.W.
Tutti questi libri sono stati scritti (in particolare i due degli autori italiani) da persone che sicuramente guardano al "fenomeno Internet" con passione e grande apertura mentale, strumenti senza i quali non è possibile far alcun passo avanti.
L'autoregolamentazione di Internet e dei soggetti che la compongono
La problematica - in ogni caso - non mi sembra tanto quella di regolare Internet, intesa nel suo complesso. La stessa Rete è perfettamente auto - regolata; infatti esistono numerosi enti ed organi che sovrintendono al suo funzionamento.
Da Internic (http://www.internic.net) che assegna di nomi di dominio ed al suo omologo in Italia, il Nic Italiano (ex Garr) (http://www.nic.it) all'I.E.T.F. (Internet Engineering Task Force: http://www.ietf.org) che organizza il lavoro tecnico di Internet fino al Consorzio per gli standard HTML (http://www.w3.org), passando per l'Internet Society Organization http://www.isoc.org che si occupa della "organizzazione" dei gruppi di lavoro di Internet.
Queste - da un punto di vista giuridico strettamente italiano - non sono altro che organizzazioni non riconosciute le quali, dovendo operare su degli standard tecnici, sono "costrette" a adottare metodi comuni in tutto il mondo, risolvendo così in un colpo solo tutti i problemi connessi alle diverse legislazioni dei vari paesi.
Se si vuole fare un parallelo con un altro mondo che sta assumendo grande rilievo anche per "l'uomo della strada", sono organizzazioni parallele a quelle che stabiliscono le "normative tecniche" in materia di certificazione di prodotti e delle catene produttive, gli organismi che di fatto emanano le normative ISO 9000 e seguenti, EN 14000 e 28000, e così via.
Sin dalla nascita di Internet esiste la c.d. "netiquette", combinazione delle parole "net" ed "étiquette" (strano caso di connubio francese - inglese), che indica le regole di comportamento da tenere su Internet; queste regole, che non sono altro che il buon senso e l'educazione applicati alla Rete, possono essere reperite in inglese presso l'URL http://www.dtcc.edu/cs/rfc1855.html ed in italiano presso la non troppo seria ma chiara "Aspide" (http://www.aspide.it/netiquette).
Alcune altre considerazioni da tenere presente sono poi reperibili presso l'URL http://www.tin.it/web/mercante/merca7.htm.
Il problema è che - forse - il solo buon senso, nel momento in cui Internet sta diventando anche nel nostro paese un mezzo di comunicazione di massa, non è più sufficiente ad assicurare il regolare svolgimento degli affari sulla Rete, e quindi occorrono chiare leggi - quadro in materia.
La posizione del legislatore italiano
In Italia, d'altra parte, è necessario sicuramente che il "legislatore" (e cioè il Parlamento, e quindi le persone che lo compongono) prenda chiara coscienza dell'esistenza di Internet e chiarisca come debba essere considerata Internet.
Sembra che alcuni segnali positivi in tal senso comincino ad arrivare; con questo significato dovrebbe essere intesa la dichiarazione del ministro delle Telecomunicazioni (http://www.interlex.com/testi/maccan1.htm) in ordine ad un abbassamento delle tariffe per accedere ad Internet.
Tale dichiarazione è stata resa il 31 ottobre 1997 al convegno europeo degli Internet Providers, che si è tenuto a Napoli; anche in questo caso è abbastanza singolare che si siano dovuti muovere i privati per cercare di trovare una soluzione a dei problemi che "dovrebbero" essere di stretta competenza del "legislatore".
E' ormai passato più di un anno e vere e proprie iniziative serie, relative anche ad investimenti per infrastrutture, non se ne sono viste, purtroppo.
Di fatto, alle dichiarazioni non è seguito quasi nulla, a parte delle proposte che rasentano la truffa per avere degli "sconti" sui collegamento via Internet; di certo non è stata portata avanti seriamente alcuna politica di effettiva spinta all'uso serio del mezzo.
L'essenza del "problema Internet" in termini legali
Il problema - se di problema si tratta - è che la Rete, permettendo la comunicazione secondo numerose modalità', genera, a mio parere, categorie di problemi molto diversi.
Il mantenere la "legalità" su Internet esige che le "regole" vengano proposte da ambienti diversi, o meglio, che i diversi settori, toccati legalmente dai problemi stessi, reagiscano in modo adeguato.
Voglio dire che si pongono oggi, quanto meno, problematiche sociali (derivanti dal fatto che le persone possono comunicare in maniera "disinibita" in rete), problemi di diffamazione (una delle questioni più scottanti e che ultimamente, ha portato non pochi problemi di interpretazione alla Legge sulla Stampa, ormai del tutto inadeguata allo sviluppo del mezzo telematico), problemi di diritto d'autore (credo siano note le cause relative alle partiture musicali diffuse in rete e simili ovvero semplicemente all'utilizzazione di "opere" immesse in rete), problemi di privacy/anonimato (responsabilità in ogni caso delle proprie azioni in rete come ovunque e contemporaneo diritto a non avere divulgazione dei propri dati personali se non con il proprio consenso), problemi di protezione da azioni commerciali indesiderate e costose per l'utente/vittima (spamming), problemi connessi al copyright, vere e proprie truffe.
Tanto per fare un esempio, generalmente si tende a considerare Internet "terra di nessuno", e quindi - di conseguenza - gli "oggetti" reperibili in rete posso essere considerati come "res nullius" [cose di nessuno] e quindi possono diventare di proprietà del soggetto che li voglia autorizzare.
In effetti non è assolutamente così e la violazione delle norme sul diritto d'autore, anche se tale diritto non è stato espressamente menzionato, valgono sicuramente anche per Internet.
Una auto - regolamentazione "dall'alto", da parte dei "providers", è sicuramente accettabile e possibile, ma non si deve addossare agli stessi ogni responsabilità; allo stesso tempo penso che proprio l'impegno del provider nell'informare adeguatamente l'utente, possa tradursi nel doppio effetto di minori condotte "illegali", e maggiore capacita d'autodifesa da parte degli utenti stessi.
Alla U.R.L. http://www.interlex.com/testi/cod65bis.htm si può trovare una proposta per il codice d'autoregolamentazione di Internet, predisposta dal Ministero, ed un commento piuttosto vivace alla Bozza può essere trovato su http:www.alcei.it.
Le norme esistenti ed Internet
A prescindere poi da questi aspetti dei quali ho appena parlato, che meriterebbero ben altro che un semplice articolo per essere trattati a fondo, mi sembra opportuno precisare, sempre per i "non addetti ai lavori", che gran parte delle figure giuridiche oggi esistenti in Italia sono tranquillamente applicabili alla Rete, e soltanto in parte queste non possono in alcun modo adattarsi alle caratteristiche proprie della stessa.
Certo che l'approvazione definitiva della Legge sul documento elettronico ha portato ad una notevole semplificazione di tutti i problemi, anche se, purtroppo, la legge non è ancora pienamente operativa, dovendosi attendere le c.d. "norme tecniche", relative - appunto - alle specifiche tecniche che dovrà assumere un documento elettronico per essere definito tale.
D'altra parte, tale legge si applicherà comunque SOLTANTO all'Italia, e quindi - nei limiti in cui non potrà avere riscontri nella legislazione di altri paesi - rimarrà di fatto confinata entro limiti abbastanza angusti, se pensiamo che Internet ha uno sviluppo mondiale.
La Rete, per sua stessa natura, è transnazionale, e qualsiasi tentativo di regolamentazione che non tenga conto di tale aspetto è destinato sicuramente a fallire.
Le regole - di principio e comuni - devono essere applicate per mezzo di trattati internazionali, non potendosi in alcun modo prevedere soluzioni SOLTANTO nazionali e/o nazionalistiche.
I problemi della "trasversalità" di Internet; i possibili rimedi.
E' questo forse l'aspetto principale che il giurista deve cogliere, lasciando da parte per un momento le tentazioni di "regolare tutto", derivante dalla propria impostazione culturale, ed adoperarsi per soluzione chiare e semplici; in altre parole, è soltanto con trattati internazionali, ai quali aderiscano quasi tutte le nazioni del mondo, che si potrà avere una certa regolamentazione di principio di Internet.
Tali trattati, però, dovranno limitarsi a porre poche regole fondamentali; per citarne alcune, sempre dal punto di vista del nostro diritto:
- stabilire quale legge si applica per determinare il luogo dove è stato commesso il fatto, determinando di conseguenza la giurisdizione e quindi la competenza di questo o quel giudice nazionale, con riferimento quindi anche al tempo dell'azione;
- stabilire delle regole procedurali minime: rilevanza e carattere delle prove;
- stabilire alcune azioni considerate comunque dannose o vietate, a prescindere dalle legislazioni nazionali;
- stabilire i riferimenti giuridici per poter eseguire una eventuale condanna nei confronti di un soggetto straniero;
- stabilire i principi in base ai quali un documento proveniente da un paese possa essere riconosciuto in un altro paese.
Come si può vedere, soltanto il primo ed il secondo dei principi enunciati sono davvero necessari, mentre tutti gli altri potrebbero portare a dei grossi problemi di applicazione, qualora non rimanessero ad un livello estremamente generale, stante la estrema diversità delle legislazioni operanti nei vari paesi, alla quale va aggiunta la differente efficienza della struttura organizzativa (cioè l'applicazione concreta del dettato legislativo); infatti, non occorre dimenticare la tradizionale dicotomia tra paesi di "common law" e paesi di "civil law".
I sistemi giuridici dei paesi appartenenti a tali due macro - categorie sono spesso quasi del tutto incompatibili tra loro, e soltanto delle regole che possano essere applicare indistintamente nei due sistemi possono avere una certa speranza di essere rispettate.
Tanto per essere maggiormente chiari, e per portare un esempio pratico, il codice di procedura civile italiano è composto da 840 articoli (circa) e da 196 articoli delle disposizioni di attuazione; il codice di procedura civile federale U.S.A. è composto di 84 articoli. Un rapporto di "peso" di 1:12 ed oltre, che deriva in buona parte dalla mancanza, per il secondo, di alcune limitazioni imposte al giudice di "civil law" quando deve motivare una sentenza, oltre che ad una maggiore disponibilità del diritto anche processuale da parte dei soggetti che sono coinvolti del giudizio.
Stabilire delle regole comuni, un minimo comune denominatore, tra i due sistemi, non è certo impresa da poco, ma proprio per questo ritengo che il giurista debba adoperarsi per comprendere le diverse realtà. Come ho già scritto da qualche altra parte, come non capire che la globalizzazione non può essere subita passivamente, anche e soprattutto da parte del giurista, che - secondo il sottoscritto - ha quasi il "dovere morale" di precorrere i tempi, onde non lasciare il cittadino in balia dei nuovi mezzi tecnologici ?
Penso che non sia assolutamente necessario ricordare il tentativo fallito di Microsoft Network nel momento in cui si è voluto porre in maniera "antitetica" alla Rete, né, tantomeno, il tentativo di porre un limite unilaterale alla Rete: il famoso "Communications Decency Act", che aveva tentato di porre dei limiti alla libertà d'espressione in Internet, è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Suprema degli U.S.A.
Per chi vuole leggere il documento, esso si può trovare alla URL http://www2.epic.org./cda/cda_decision.html, insieme con altri interessanti documenti USA sulla libertà d'espressione ed Internet; inoltre un elenco piuttosto completo dei vari siti d'interesse giuridico legati alle problematiche di Internet si può trovare all'URL http://www.interlex.com/siti%5Fes.htm.
Alcuni hanno sostenuto l'applicabilità dei principi del diritto della navigazione ad Internet; anche se tale branca del nostro diritto può sicuramente essere quella che da un punto di vista procedurale può maggiormente avere connessioni con il nuovo fenomeno, occorre non dimenticare che, mentre nel diritto della navigazione, per esempio, esistono degli spazi non territoriali ed al di fuori della giurisdizione di tutti i paesi, le c.d. "acque internazionali" , data anche la velocità della trasmissione delle informazioni in Internet, tali spazi non esistono, e ciò si rivela un problema non da poco.
Probabilmente è maggiormente corretta l'impostazione di considerare "Internet" come un meta - territorio, al di fuori di quelli nazionali specifici, ed al quale applicare le semplici regole di cui ho parlato in precedenza, regole che comunque porterebbero soltanto ad una chiarezza nelle procedure da seguire per applicare il diritto.
In fondo, non è proprio questo che si chiede al diritto, certezza e chiarezza ?
Per tornare al problema dell'applicazione del diritto ad Internet, e solo per citare alcuni esempi, ricordo che è tranquillamente applicabile ad Internet tutta la normativa sulla tutela del marchio e dei brevetti, così come la tutela del diritto d'autore, sono applicabili le norme previste per la vendita al di fuori dei locali commerciali a tutti gli acquisti effettuati tramite Internet, sono applicabili le norme previste per i reati "telematici" per ogni intrusione "non autorizzata", e l'elenco potrebbe continuare a lungo.
I veri "problemi"
In genere il problema è di identificare con sicurezza chi ha violato la legge, ed in secondo luogo stabilire o il momento di conclusione del contratto, oppure il luogo in cui è stato commesso il reato. Ed è proprio in questa materia che vengono a crearsi i problemi: infatti, in assenza di normative specifiche (ripeto, previste dalla Legge sul documento elettronico, ma SOLO PER L'ITALIA), è molto difficile stabilire in modo definitivo il luogo in cui si è concluso il contratto. Sono, infatti, facilmente reperibili in rete programmi che "anonimizzano" le mail, con conseguente impossibilità di risalire all'autore della richiesta.
Anche per quanto riguarda il commercio, tutto bene sin quando s'incontrano persone serie; ma cosa succede se si compra un oggetto che risulta "viziato"? Come faccio ad individuare esattamente il momento in cui si è concluso il contratto, necessario per il nostro diritto per stabilire innanzi a quale Giudice dovrò andare a reclamare per vedere i miei diritti tutelati ?
Tanto per chiarire, in genere, quando è compilata una "form" per l'acquisto di un qualsiasi oggetto, il "pacchetto di bit" che viene spedito al destinatario non viaggia "tutto insieme", ma può - e, di fatto, comunemente accade - separato in tanti "sotto - pacchetti" dai vari ruoter (i modem che gestiscono il traffico sulla rete), secondo il principio della miglior "viabilità" sulla Rete stessa. Alla fine questi "sotto - pacchetti", che recano ognuno con sé i dati riguardanti la propria identificazione, sono "riuniti" presso il destinatario; attenzione, i "sotto - pacchetti" possono anche arrivare in ordine temporale diverso da quello logico.
A questo punto, poiché soltanto a posteriori è possibile stabilire quale sia stato il percorso della richiesta, quale diritto devo applicare, nel caso di transazioni internazionali? Ed a quale giudice mi devo rivolgere, nel caso di transazioni nazionali?
Internet e la "stampa".
Un altro punto dolente è, per esempio, la legge sulla stampa: sino ad oggi non esistono in Italia testate giornalistiche solo telematiche, perché - naturalmente - la legge sulla stampa, del 1948, non poteva certo prevedere Internet. In genere i Tribunali si rifiutano di registrare testate solo telematiche, ed occorre fare ricorso allo "stratagemma" della "estensione telematica" su Internet di una rivista cartacea.
Allo stato attuale mi risulta ancora una sola rivista che sta tentando di "forzare il blocco", ed è InterLex (http://www.interlex.com).
Nel frattempo, ho appreso di un'ordinanza del Tribunale di Napoli http://www.interlex.com/attualit/recentis.htm che ha equiparato il "service provider" ad un direttore di giornale, considerandolo responsabile di quello che è stato scritto sul sito. Di primo acchito posso soltanto dire questa ordinanza dovrebbe essere la prima in materia, che va contro tutta la giurisprudenza sinora è stata emanata, e che una maggiore conoscenza da parte dei Giudici di come funzioni Internet eviterebbe di scrivere delle possibili oscenità giuridiche.
Infatti, salvo il caso in cui il "service provider" non sia stato incaricato, per contratto o di fatto, di controllare il contenuto del proprio sito, è di tutta evidenza come sia assolutamente impossibile imporre ai providers di essere considerati come direttori di testate giornalistiche o, meglio, come editori, perché in molte pagine pubblicate sui vari siti mancano due requisiti fondamentali: il primo è quello delle stabilità della pagina, nel senso che uno scritto può tranquillamente essere modificato mediante accesso F.T.P. da chi abbia il controllo sul sito e/o sulla propria pagina Web (una pagina stampata cu carta non può certo essere modificata, ma può soltanto essere oggetto di rettifica a posteriori), ed il secondo è quello derivante dal principio - fondamentale nel nostro sistema giuridico - che "ad impossibilia nemo tenetur".
In pratica a nessuno può essere imposta un'obbligazione impossibile da rispettare.
Infatti, poiché è tecnicamente possibile compiere l'upload (cioè il cambiamento) della mia pagina tramite F.T.P. (file transfer protocol, protocollo per il trasferimento di file), mentre magari sono in volo su di un aereo di nazionalità francese sulla tratta Roma - Berlino, solamente con un computer portatile, un GSM ed una scheda PMCIA collegata al cellulare, mi spieghi il Legislatore come può essere imposto al provider di controllare durante le 24 ore del giorno, 365 giorni l'anno, tutti i cambiamenti che sono effettuati sul proprio sito.
Neanche se volesse, avendo centinaia d'impiegati e di computer, potrebbe monitorare in tempo reale quello che è pubblicato sul sito; ed allora, come la mettiamo con la responsabilità?
E poi, comunque, quale diritto dovrei applicare? Quello del paese "proprietario" dell'aereo, quello del paese nel cui spazio aereo sto transitando, quello del paese in cui viene alla luce il cambiamento del sito?
E come individuare il primo soggetto che ha avuto "visione" del contenuto illecito del sito ? La sua localizzazione in un paese piuttosto che in un altro potrebbe portare a delle differenze di pena e/o di responsabilità enormi.
D'altra parte, se limitassimo il contenuto dei siti soltanto a quello che i vari provider inseriscono di propria volontà, verrebbe meno l'essenza propria di Internet che -espressione di vera democrazia - consente di poter esprimere le proprie opinioni e manifestare la creatività di ognuno senza essere ingabbiati in sistemi politici e/o partitici d'alcun genere, ed in ogni modo senza essere legati a "lobbies" d'alcun carattere.
Si ritorna quindi al discorso iniziale: poche regole chiare, da far rispettare a tutti, utenti compresi.
Sicurezza dei dati e "privacy".
Un altro aspetto che sta venendo alla luce nella c.d. regolamentazione di Internet è quello relativo alla sicurezza dei dati; in Italia la prima legge che ha espressamente parlato di sicurezza dei dati è stata la legge c.d. sulla "Privacy" (n.675/1996), all'art. 15, laddove statuisce che le misure di sicurezza dovranno essere allo "stato dell'arte", e cioè in sintonia con i progressi della tecnica.
Poi aggiunge che il regolamento tecnico dovrà essere aggiornato con cadenza almeno biennale; chiaro sintomo di assoluta non conoscenza del problema, posto che le regole tecniche concernenti la sicurezza si aggiornano con cadenza quasi giornaliera; probabilmente una revisione semestrale sarebbe stata più aderente alla realtà tecnica.
In caso contrario si corre il rischio che il diritto positivo si trovi ad essere sempre in ritardo rispetto all'evoluzione tecnologica, con buona pace della chiarezza e della certezza del diritto stesso.
D'altra parte, senza che ciò possa costituire una fonte di "paranoia", occorre certamente chiarire le responsabilità, sia in termini di soggetti tenuti a rispettare tali norme, sia in termini di soggetti - utenti, sia, infine, in termini di soggetti che immettono sul mercato questo o quel prodotto "informatico", che possa non essere in linea con quanto prevede la sicurezza; in un mondo sempre più interconnesso, in cui attraverso le reti, ed in particolare Internet, si potrà raggiungere praticamente qualunque angolo del globo, il problema della sicurezza dei dati si porrà in maniera eclatante.
Come giustamente si sostiene [Umberto Rapetto, Cyberware - La guerra dell'informazione], mentre un paese non informatizzato può portare degli attacchi alla sicurezza di un sistema completamente informatizzato (e collegato in rete), e raggiungere effetti più o meno nefasti, il contrario non può certo avvenire, proprio per la mancanza di connettività nel paese "povero".
E' un dato di fatto, acquisito nei più recenti convegni sull'argomento, che negli Stati Uniti tale problema sia particolarmente sentito, data la particolare struttura dei collegamenti esistente nello stesso.
Tanto per fare un esempio, durante le varie crisi politiche nel medio oriente, si registrano solitamente dei picchi positivi degli attacchi portati da tali aree verso i sistemi informativi più importanti degli Stati Uniti, picchi che - una volta passata la crisi - si spengono.
Questo è forse l'aspetto meno conosciuto dai non addetti lavori; si passa dalla paura di vedere uscire fuori dal computer chissà quale mostro, magari in carne ed ossa, alla più assoluta sufficienza nell'affrontare (o, meglio ignorare) il problema.
Reati come il furto di informazioni confidenziali, lo spionaggio industriale, il furto vero e proprio, la truffa, potranno essere commessi con l'ausilio dei mezzi tecnici sottesi alla Rete o, meglio, sfruttando programmi non completamente testati.
Infatti, è proprio attraverso tale tecnica che risulta possibile per gli esperti "impadronirsi" di computer connessi in rete; tanto per fare un esempio concreto, Windows 95 ed il suo successore Windows 98, utilizzati ormai da moltissimi utenti anche in Italia, non sarebbero in regola con quanto statuito dalla Legge n.675/96, qualora il regolamento di attuazione relativo alle regole tecniche - previsto dall'art. 15 della stessa legge - rimanga quello attualmente proposto ma non approvato !
La corretta posizione del giurista: analisi e proposte.
Tale problema già esiste, ma non per questo occorre allarmarsi troppo; ciò che è veramente necessario, dal punto di vista del giurista, è comprendere al meglio i meccanismi che si trovano alla base di tale problema, e quindi - conseguentemente - risolverlo in termini giuridici, e quindi di responsabilità civili e penali.
Tale risoluzione, nello specifico, non può prescindere da una conoscenza abbastanza approfondita del mezzo, del suo funzionamento; uno dei problemi di Internet è che forse per la prima volta un giurista si trova a dover capire il funzionamento dell'oggetto PRIMA di poter trattare l'argomento stesso.
In genere, per costruire un buon sistema giuridico si prescindeva dalla conoscenza "tecnica" di quanto si andava a regolamentare.
D'altra parte, posto che - di fatto - esiste una obiettiva difficoltà dei "tecnici" a comprendere appieno i meandri del diritto, non resta altra soluzione; dovrà essere il giurista a comprendere gli schemi principali di funzionamento dell'oggetto del quale sta trattando per poter proporre soluzioni che non saranno mai perfette, ma che, comunque, dovranno quanto meno tendere a tale obiettivo.
Uno scambio di idee ed opinioni tra "tecnici" e "giuristi" non può sortire che effetti positivi, e devo dire che, pian piano, mediante mailing-list dedicate (www.degrazia.it/infodirnet/liste.htm , www.cert-it.it, www.teach.it ), tale contatto sta cominciando a sortire qualche effetto.
Esiste un "diritto ad Internet"? Considerazioni finali.
A questo punto - se si vuole - il discorso può tranquillamente spostarsi ad un'idea che sta cominciando a farsi strada anche da noi: esiste un "diritto alla rete", inteso come un nuovo diritto dei singoli cittadini a vedere sviluppata Internet in tutte le sue applicazioni (e quindi non solo il W.W.W.), in quanto espressione di democrazia diretta e mezzo d'accesso facilitato ad una mole di risorse che uno Stato realmente trasparente e democratico DEVE mettere a disposizione dei cittadini ?
Secondo me la risposta è sicuramente affermativa; un interessante ed un intervento in tal senso può essere letto all'URL http://www.interlex.com/conv97/buonomo5.htm.
In ogni caso, finalmente qualcosa si sta muovendo: le leggi emanate nel corso della corrente legislatura sono gratuitamente disponibili presso il sito del Parlamento (http://www.parlamento.it), la Corte di Cassazione, la quale dispone di un archivio invidiabile - anche a livello internazionale - di leggi, giurisprudenza ed altre materie, è di recente raggiungibile via Internet, ed ha messo a disposizione sul proprio sito http://www.giustizia.it/009/09_sub-h.htm il collegamento al C.E.D., e pubblica on-line alcune delle sentenze più recenti.
Il problema è che il collegamento per accedere al C.E.D. è a pagamento, ed abbastanza "salato"; chiarendo - onde evitare equivoci - che non sto parlando da diretto interessato, ritengo che sarebbe quanto mai opportuno che perlomeno le leggi nazionali e regionali, i decreti ministeriali e le circolari (oltre 200.000 quelli vigenti), tutti documenti reperibili nell'archivio della Cassazione, potrebbero, anzi dovrebbero essere posti disposizione dei cittadini gratuitamente, con apposita interfaccia Web.
In realtà - tecnicamente - si tratterebbe soltanto d'interfacciare i dati contenuti negli archivi della Cassazione con le form del Web, trasformazione non troppo difficile.
Ritengo che in questa materia la necessità di essere aggiornati sia talmente pressante da non concedere spazio a soggetti che non vogliano abbandonare le posizioni raggiunte.
Lascio al lettore la riflessione: attualmente si può scaricare l'intero corpo delle Leggi e delle Sentenze (per esteso) degli U.S.A., mentre si deve pagare per quelle italiane ed in ogni caso non si hanno disponibili le sentenze per esteso, ma soltanto le c.d. "massime", in altre parole degli "abstract" dei principi di diritto contenuti nelle sentenze stesse.
E' di recentissima istituzione un motore di ricerca italiano rivolto ai documenti giuridici (http://www.diritto.it), ma anche in questo caso di tratta di un'iniziativa privata, fortemente voluta da uno dei Magistrati più seri e preparati nel campo della telematica, il dott. Francesco Brugaletta, già citato in questo articolo.
Certo, non tutto il panorama è completamente negativo: quasi tutti i ministeri si stanno dotando di un sito internet, ma soltanto alcuni tra loro hanno messo in linea contenuti interessanti e manca, in linea di massima, la comunicazione interattiva.
La strada da percorrere è ancora lunga, ma l'importante è cominciare.
Per concludere questa breve carrellata sui vari problemi di "interconnessione" tra diritto ed Internet, potrei affermare che sicuramente Internet ed il diritto DEVONO essere buoni amici, ma altrettanto sicuramente si deve arrivare a considerare Internet come un vero e proprio territorio, di carattere transnazionale, e stabilire delle regole unitarie per questo territorio.
Non occorrerà stravolgere i vari ordinamenti, ma soltanto stabilire confini precisi e, laddove sarà necessario, integrare le leggi esistenti con provvedimenti mirati e consci della natura d'Internet.
In questo scenario, estremamente stimolante anche da un punto di vista professionale, sia che si tratti di un avvocato sia che si tratti di un giudice, si dovrà muovere il giurista che voglia partecipare attivamente alla "regolamentazione di Internet".
Originariamente pubblicato su Diritto e Diritti
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