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E' proprio vero, mai fare i conti prima dell'oste!
E' giusto di qualche giorno fa questo mio articolo sul recente decreto sulle Liberalizzazioni e di quanto, secondo me, fosse positiva la parte che obbligava il professionista e il sliente a stipulare, per iscritto, la tariffa professionale; purtroppo però io facevo riferimenti ad una bozza, mentre il testo vero (quello firmato dal Capo dello Stato, tanto per intenderci) è un po' diverso... è il D.L. n°1 del 24 gennaio 2012 e l'articolo che ci interessa è il 9.
Vediamo cosa cambia.
Per maggiore chiarezza riporto uno stralcio dell'articolo:
Art. 9 - Disposizioni sulle professioni regolamentate
1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista e' determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. Con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionale e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. L'utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese da' luogo alla nullita' della clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
3. Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresi' indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attivita' professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.
4. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.
(omissis)
In pratica il comma 3 sposta l'obbligatorietà dell'accordo sulla tariffa all'atto del conferimento dell'incarico professionale ma rende facoltativo il fatto di doverlo mettere per iscritto! Cioè la cosa che, secondo me, era la più importante!
Che dire... e pensare che per una volta speravo che le cose girassero a nostro favore!
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